In data 30 giugno 2023, con la Delibera n. 263, l’ANAC ha pubblicato un provvedimento disciplinante le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), in conformità secondo quanto disposto dall’art. 27, quarto comma, del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023). Il provvedimento dell’ANAC avrà efficacia dal primo gennaio 2024.
Tutti i bandi e gli avvisi ad oggetto di pubblicazione disciplinati nella Delibera sono elencati nell’Allegato I della delibera QUI consultabile.
Passiamo all’analisi del contenuto del provvedimento.
1. Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione. I medesimi termini e modalità, secondo quanto stabilito dal quinto articolo della Delibera n. 263, si applicano anche in materia di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo.
Per quanto concerne le modalità di trasmissione degli atti oggetti ad obbligo di pubblicazione, l’ANAC fa un rimando al provvedimento adottato con la Delibera n. 261 del 2023 di cui ci siamo già occupati in QUESTA SEDE. La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito Tenders Electronic Daily (la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea), il giorno stesso della data di presa in carico.
A livello nazionale, invece, la pubblicità degli atti è assicurata mediante la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
2. Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea
Per quanto concerne la pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea questa viene garantita attraverso la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La pubblicazione avviene in forma di estratto attraverso un collegamento ipertestuale previsto dall’art. 85, comma 4, del Codice degli appalti (le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto).
Similmente a quanto già disposto per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l’ANAC opera nuovamente un rimando alla Delibera n. 261 del 2023 per quanto concerne le modalità di trasmissione dei bandi e degli avvisi alla BDNCP da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.
3. Effetti giuridici e data della pubblicazione
Gli effetti giuridici degli atti finora analizzati iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione nella BDNCP. Inoltre, da tale momento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale” che abbiamo precedentemente menzionato, comunicato alla BDNCP, “garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto”.
L’art. 6 della Delibera n. 263 stabilisce che la BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:
“a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni”.
Infine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.