Il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, apporta delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013).
Le modifiche sono volte a promuovere un’etica del lavoro più equa e responsabile, in conformità con i principi cardine del Codice quali i doveri fondamentali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che gli impiegati devono osservare sia in servizio sia fuori servizio. Tali modifiche costituiscono uno specchio del crescente fenomeno di digitalizzazione del lavoro e sono state rese necessarie dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il quale ha disciplinato l’introduzione nel Codice di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.
Il nuovo articolo 11-bis
Gli articoli 11-bis e 11-ter introducono maggiori regolamentazioni sull’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei social media e dei dispositivi elettronici personali.
L’art. 11-bis statuisce che “L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati”.
Nei seguenti commi dell’articolo si afferma che sarà possibile per i dipendenti pubblici utilizzare gli account istituzionali solo per finalità connesse all’attività lavorativa scoraggiando l’utilizzo di account personali per tali fini se non in casi di “forza maggiore”. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati ed è fatto espressamente divieto di inviare “messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione”.
Inoltre, al quarto comma dell’articolo, viene introdotta la possibilità per il dipendente di utilizzare gli strumenti informatici forniti dalla P.A. per l’assolvimento di incombenze personali, purché ciò avvenga “in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali”.
Il nuovo articolo 11-ter
L’articolo 11-ter, rubricato “Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media” impone delle regole di condotta per i dipendenti pubblici nell’uso degli account della P.A. sui social media.
Infatti, il dipendente deve utilizzare ogni cautela necessaria affinché “le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza” ed è tenuto ad “astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.
Gli account social istituzionali non dovranno essere utilizzati per le comunicazioni a meno che non rispondano ad un’esigenza di carattere istituzionale, ciò al fine di garantire i necessari profili di riservatezza.
Infine, le amministrazioni possono dotarsi di una propria “social media policy” per adeguare alle proprie specificità le modifiche introdotte dal D.P.R. oggi in esame.