La disciplina delle stazioni appaltanti qualificate “con riserva” all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ha suscitato dei dubbi in merito ad un eventuale obbligo di domanda ai fini dell’iscrizione a suddetto elenco. Esaminiamo più nel dettaglio la questione.
Il quadro normativo
Il nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) all’art. 62 secondo comma impone un obbligo di “qualificazione” attraverso l’iscrizione ad un elenco delle stazioni appaltanti qualificate per le stazioni appaltanti per le procedure di importo superiore a cinquecentomila euro. I requisiti per l’iscrizione a suddetto elenco vengono illustrati nell’art. 63 del Codice e nell’Allegato II.4.
Il legislatore ha individuato una serie di soggetti iscritti di diritto all’elenco nel successivo comma quarto dell’articolo 63, in particolare: “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a”.
Il seguente periodo del medesimo comma elenca poi una serie di soggetti “iscritti con riserva” all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Tale elenco comprende “le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni”.
La disciplina dell’Allegato II.4
l’Allegato II.4 dà maggiori indicazioni rispetto al Codice sulla disciplina relativa alla qualificazione con riserva.
Dopo aver precisato l’ambito di applicazione della disciplina all’art. 2, affermando che “la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”, il legislatore si occupa della qualificazione con riserva all’art.9. La qualificazione con riserva dei soggetti previamente riportati e individuati dall’art. 63, comma 4, del Codice “garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1” e ha “una durata non superiore al 30 giugno 2024”.
Il secondo ed il terzo comma dell’art. 9 affermano, rispettivamente, che:
- Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.
- A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
Obbligo di domanda? La risposta dell’ANAC
Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023 interviene in merito all’obbligatorietà della domanda di qualificazione, precisando che: “Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza ricadenti nell’ambito soggettivo di applicazione della norma (si veda pure la FAQ n. 2 pubblicata nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità) sono tenute a presentare la domanda di qualificazione, anche se qualificate con riserva ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’All. II.4 citato”.
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