Nuovo Regolamento ANAC sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Art. 24 Codice degli appalti. Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – commi 1 e 4
“1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

L’ANAC, con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ha adottato il Regolamento di cui all’art. 24 comma 4 del codice, che “disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini”.

Tale regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 (data a partire dalla quale è divenuto efficace il nuovo codice appalti), ma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 in quanto, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 81 del vecchio codice appalti (articolo in cui veniva disciplinato il FVOE) e il relativo regolamento d’attuazione adottato con delibera n. 464 del 27 luglio 2022.

La delibera n. 262 del 20 giugno 2023 è provvista di sei allegati:
  1. CAUSE AUTOMATICHE, contenente l’elenco delle cause che determinano l’esclusione automatica dell’OE, i documenti dai quali si evincono, gli enti certificanti e le rispettive norme di riferimento;
  2. CAUSE NON AUTOMATICHE, contenente l’elenco delle cause che possono determinare l’esclusione dell’OE, i documenti dai quali si evincono, gli enti certificanti e le rispettive norme di riferimento;
  3. QUALIFICAZIONE OE, contenente i requisiti di ordine speciale per gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
  4. ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO, contenente i requisiti di ordine speciale per gli esecutori di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro
  5. SERVIZI E FORNITURE, contenente i requisiti di ordine speciale per gli esecutori di servizi e forniture
  6. REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA, contenente i requisiti da verificare in capo all’aggiudicatario o in fase esecutiva
Gli articoli 3 e 4 disciplinano le funzionalità, rispettivamente attuali e future (in dipendenza dalla progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte degli Enti certificanti), del FVOE sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti.

In particolare, il FVOE consente, oltre a quanto già previsto dall’art. 24 del codice:

  1. alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  2. agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  3. il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;
  4. il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);
  5. Il riuso, da parte delle SOA, dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione
Gli articoli 5 e 8 disciplinano le concrete modalità operative del FVOE, dall’autenticazione al servizio fino all’esito delle verifiche dei dati.

In particolare viene specificato che l’accesso al fascicolo è consentito solo ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio, i cui nominativi vengono comunicati al RUP.

Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE. Gli enti certificanti che non aderiscono alla PDND garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

L’aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante, mentre è facoltà della stazione appaltante e dell’OE chiedere l’aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità

Rispetto al precedente regolamento d’attuazione adottato con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, il regolamento in questione dedica un articolo, l’11, alle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni sul FVOE.
  • Le stazioni appaltanti o degli enti concedenti che non garantiscono la piena funzionalità del FVOE violano i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’art. 5 del codice con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’operatore economico.
  • Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell’articolo 222 comma 13, ovvero con sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5.000 euro irrogate dall’ANAC.

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Redazione

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