L’art. 25 della l. 241/90 disciplina l’iter procedimentale da intraprendere nel caso in cui si voglia proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La disciplina
Nei casi in cui sia stato esercitato il “diritto di accesso” ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, con esito negativo (rifiuto espresso o tacito della P.A.) si possono intraprendere due strade alternative: il ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente oppure chiedere “al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”.
L’art. 25 prosegue affermando che “qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente”
Il ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dunque, è possibile solo per quelle richieste di accesso da effettuare nei confronti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Il procedimento
L’istanza da presentare alla Commissione deve essere effettuata mediante due moduli liberamente consultabili sul sito web della Commissione per l’accesso.
Il primo modulo consultabile costituisce la vera e propria istanza. Richiede che il ricorrente presenti alcuni dati personali, descriva le motivazioni dell’originaria istanza di accesso rifiutata e delle modalità in cui si è verificato il rifiuto.
Inoltre, viene data la possibilità di allegare copia dell’originaria istanza di accesso, del provvedimento di rifiuto motivato (ove esistente) o di altri eventuali documenti (come ad esempio memorie).
Infine, tra gli allegati richiesti vi è anche la ricevuta di avvenuta spedizione con raccomandata A/R (o una ricevuta di accettazione PEC) di una copia del ricorso alla Commissione per l’accesso inviata ai controinteressati
Il secondo modulo consiste in un “Modulo di lettera di notifica della copia del ricorso ai controinteressati” da inviare a mezzo PEC o raccomandata A/R agli eventuali controinteressati e da allegare all’istanza da presentare alla Commissione per l’accesso.
L’esito dell’istanza
La Commissione si pronuncia sull’istanza entro 30 giorni dalla sua presentazione, “scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto”. Nel caso in cui, invece, la Commissione ritenga illegittimo il diniego della P.A. nei confronti dell’originaria istanza di accesso “ne [informa] il richiedente e lo [comunica] all’autorità disponente”. Se l’autorità disponente non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione, l’accesso è consentito.
Nel caso in cui neanche il ricorso alla Commissione per l’accesso dovesse avere esito positivo sarà comunque possibile procedere giudizialmente.
Il quarto comma dell’art. 25 dispone che, nel caso di controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi, il termine per effettuare ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente “decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa”.
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