Le maggiori novità introdotte dal D.L. Calderone (n. 48/2023)

Il D.L. Calderone (n.48/2023), convertito dalla L. n. 85/2023 in vigore dal 4 luglio 2023, ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di lavoro.

Contratti a termine

Il D.L Calderone ha liberalizzato i contratti a termine fino a 12 mesi. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.L., per tali contratti non è più necessaria la causale anche in caso di rinnovo (e non solamente in caso di nuovo contratto o di proroga): “il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1” del D. Lgs. n. 81/2015.

Per quanto concerne i contratti a termini superiori a 12 mesi, ferma restando la durata massima di 24 mesi), vengono modificate le causali che giustificano un termine superiore all’anno. Si elencano, in particolare:

  1. a) I casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015;
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. c) in sostituzione di altri lavori.

Infine, il nuovo art. 24 stabilisce che si tiene conto solamente dei contratti stipulati a decorrere dal 4 luglio 2023 ai fini del computo dei 12 mesi, azzerando così ogni altro tipo di calcolo.

Riforma del RDC

Sensibili anche le riforme in tema di supporto economico alla formazione e lavoro. Il decreto Calderone, infatti, ha abrogato la vecchia disciplina relativa al Reddito di Cittadinanza introducendo due nuove misure:

a) Assegno di inclusione (Asi), a regime dal 1° gennaio 2024. Si tratta della nuova misura nazionale a contrasto della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione di lavoro e politica attiva. Tale assegno è destinato ai nuclei familiari al cui interno siano presenti almeno un disabile, un minorenne o un soggetto ultrasessantenne.

b) Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), già a regime dal 1° settembre 2023, consistente in un’indennità mensile di €350. Questa seconda misura prevede la partecipazione a iniziative di formazione, di qualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politica attiva come, ad esempio, il servizio civile universale oppure altri progetti utili alla collettività. Tale sussidio è destinato solo alle persone comprese tra i 18 e i 59 anni appartenenti a nuclei familiari che non hanno diritto al premenzionato Asi oppure a nuclei che ne beneficiano qualora non sia stato tenuto conto ai fini del calcolo dell’importo del sussidio. L’indennità viene corrisposta per l’intera durata dei progetti per un periodo non superiore a 12 mesi (senza quindi computare la tredicesima o altre mensilità aggiuntive). Tale sussidio è incompatibile con Rdc o pensione di cittadinanza o altri strumenti pubblici di integrazione.

Incentivi alle assunzioni di NEET

Il D.L. Calderone introduce uno sconto del 60% del costo salariale dei nuovi assunti, giovani e NEET. Tutti i datori di lavoro privati (indipendentemente dalla qualifica di “imprenditore”), che assumono dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2023 giovani al di sotto dei 30 anni, disoccupati e non inseriti in corsi di studio o formazione, registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, hanno diritto per 12 mesi a un bonus pari al 60% della retribuzione mensile erogata ai nuovi assunti. Tale conguaglio è fruibile mediante i contributi dovuti mensilmente all’INPS.

Novità in tema di cuneo fiscale

L’art. 39 del D.L. Calderone stabilisce che, da luglio a dicembre 2023, le misure di esonero contributivo dai cedolini dei dipendenti aumenta del 4% rispetto alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 (originariamente 3% se la retribuzione non supera i €1.923 mensili; 2% per la fascia retributiva mensile da €1.923 a €2.692). Tale taglio andrà applicato direttamente dal datore di lavoro mensilmente in base alla retribuzione mensile percepita. Hanno diritto al bonus tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, a patto che venga rispettato il limite della retribuzione mensile intesa come “retribuzione imponibile ai fini previdenziali”. Tale disciplina non avrà effetti sulla tredicesima, sia nel caso in cui venga corrisposta a dicembre che nel caso in cui i ratei vengano erogati mensilmente.

Smartworking per soggetti “fragili” e lavoratori-genitori

Gli artt. 28-bis e 42, comma 3-bis del D.L. n. 85/2023, ai quali si rimanda per l’elencazione completa dei soggetti beneficiatari, prorogano le modalità di smartworking introdotte in tempi di pandemia per i soggetti “fragili” e i lavoratori-genitori che siano dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre. Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è subordinato alle caratteristiche della prestazione stessa (è richiesta una “compatibilità” tra smartworking e prestazione lavorativa).

Redazione

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