Art. 28 Codice degli appalti. Trasparenza dei contratti pubblici
1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.
4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo.
Art. 37 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (decreto trasparenza). Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Il d.lgs. 31 marzo 2023, con i due articoli appena riportati, riscrive gli obblighi di trasparenza nel settore dei contratti pubblici – che devono essere attuati a mezzo di specifici obblighi di trasmissione e pubblicazione a carico di stazioni appaltanti/enti concedenti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto trasparenza – ed affida all’ANAC il compito di meglio definirli con proprio provvedimento.
Così, con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, l’ANAC adotta il provvedimento che individua i documenti, i dati e le informazioni relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 28 del codice e dell’articolo 37 del decreto trasparenza. Tale provvedimento acquista efficacia dal 1° gennaio 2024, mentre fino al 31 dicembre 2023 stazioni appaltanti/enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.
L’articolo 3 del provvedimento stabilisce in cosa si concretizzano gli obblighi di trasparenza per stazioni appaltanti/enti concedenti.
Viene stabilito che questi soggetti trasmettono tempestivamente alla BDNCP, così adempiendo a parte dei loro obblighi di trasparenza, le informazioni riguardanti:
a) programmazione
- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
b) progettazione e pubblicazione
- gli avvisi di pre-informazione
- i bandi e gli avvisi di gara
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
c) affidamento
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- gli affidamenti diretti
d) esecuzione
- La stipula e l’avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell’esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023.
Altra parte degli obblighi di trasparenza, invece, si concretizzano con la pubblicazione da parte di stazioni appaltanti/enti concedenti, nella sezione “Amministrazione trasparente” dei loro siti istituzionali, di:
- un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023. Tale collegamento assicura la trasparenza di tutti i documenti di ogni procedura contrattuale, dai primi all’esecuzione
- documenti, dati e informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono individuati nell’Allegato1 del provvedimento in questione.
L’articolo 5 del provvedimento disciplina la durata della pubblicazione
I documenti, i dati e le informazioni sottostanti agli obblighi di trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che i documenti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del decreto trasparenza. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto trasparenza.
Gli articoli 6 e 7 del provvedimento si occupano di alcune specificazioni su accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato
Per accesso civico semplice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto trasparenza, si intende che gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti comportano il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni dei quali sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP o in “Amministrazione trasparente”.
L’articolo 6 del provvedimento specifica che nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata in prima battuta al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti della stazione appaltante/ente concedente tenuti alla trasmissione dei dati alla BDNCP.
Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.
Ovviamente, nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante/ente concedente non v’è da chiedersi a chi rivolgere la richiesta di accesso civico semplice!
Per accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, si intende che, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
L’articolo 7 del provvedimento specifica che alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i documenti, i dati e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all’art. 35 del codice degli appalti- eventuali istanze di accesso civico generalizzato.
L’articolo 8 del provvedimento, infine, disciplina le sanzioni e le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza in capo a stazioni appaltanti/enti concedenti
Per i documenti, dati, e informazioni da trasmettere alla BDNCP o da pubblicare solamente in “Amministrazione trasparente”, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta trasmetterli e/o pubblicarli.
- In caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP si applicano le sanzioni indicate nel provvedimento ANAC adottato con Delibera n. 261/2023;
- In caso di inadempimento, anche parziale, della pubblicazione dei dati in “Amministrazione trasparente” si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza ai fini dell’individuazione delle responsabilità.
Altri articoli sui nuovi regolamenti ANAC:
Nuovo Regolamento ANAC sulle quote di esternalizzazione nelle concessioni