Confermata la validità delle notifiche via PEC da parte degli avvocati

L’art. 4 del Decreto n. 217/2023, recante il “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”, aveva inizialmente disposto l’abrogazione dell’intero art. 18 del D.M. n. 44/2011, compresi i commi 4, 5 e 6.

Tuttavia l’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024, recante il “comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 […]”, ha provveduto a modificare il Decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, che non prevede più l’abrogazione dei richiamati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

I citati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, rubricato “notificazioni per via telematica tra avvocati”, dettano delle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle notifiche via PEC da parte degli avvocati:

a) il comma 4 dispone che l’avvocato, nell’estrarre copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, deve compiere l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale e deve inserire la dichiarazione di conformità all’originale ex 3-bis, comma 5, legge n. 53/1994;

b) il comma 5 specifica che “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato” e che questo vale anche quando la procura è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine;

c) il comma 6 chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/1994 è quella completa, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005.

Oltretutto, va segnalato che l’iniziale abrogazione contenuta nel Decreto n. 217/2023, evidentemente frutto di un mero errore materiale, era in ogni caso inidonea a far venir meno, da un lato, il potere degli avvocati di notificare in proprio tramite PEC – dato che tale potere è riconosciuto nel nostro ordinamento dagli artt. 137 c.p.c. e 3-bis, legge n. 53/1994, disposizioni normative che non venivano intaccate neppure dall’eventuale abrogazione per esteso dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 – e, dall’altro lato, la possibilità di considerare la procura alle liti validamente apposta in calce all’atto da notificare – possibilità già pacificamente sancita dal c.p.c., all’art. 83, comma 3.

Nondimeno, l’avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024 reca con sé il merito di fugare ogni dubbio operativo in materia di notificazioni tramite PEC: i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 restano perfettamente efficaci e validi.

Redazione

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