Ulteriore chiarimento che arriva da ANAC alla luce delle novità introdotte dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti riguarda la questione della disponibilità di piattaforme certificate di cui agli artt. 25 e 26 del codice, da parte di stazioni appaltanti/centrali di committenza, necessaria per la loro qualificazione.
Con comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, l’ANAC ha chiarito che per le stazioni appaltanti che non avessero provveduto, entro il 31 gennaio 2024, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro ANAC delle piattaforme certificate.
Occorre in questa sede fare un passo indietro e analizzare più nel dettaglio la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, cui agli articoli 62 e 63 del codice appalti e all’allegato II.4, ricordando che la qualificazione attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro.
Ai sensi dell’art. 62 del Codice appalti per le stazioni appaltanti e per le centrali di committenza che debbano affidare contratti di lavori d’importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti è necessaria la qualificazione, senza la quale l’ANAC non rilascia il CIG.
Sotto le suddette soglie, nonché per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non necessitano della qualificazione e possono procedere direttamente ed autonomamente.
Le stazioni appaltanti non qualificate che debbano effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie, ai sensi dell’art. 62, comma 6 lett. a), procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza qualificata. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e fanno domanda di svolgere la procedura di gara ad uno dei soggetti presenti in detto elenco (istituito ai sensi dell’art. 63). La domanda si intende accolta se non si riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base del livello necessario.
Ci siamo già occupati, in un nostro redazionale, della delibera n. 266/2023 con la quale ANAC stabilisce le regole per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
Con l’art. 63 del Codice appalti viene specificato che vi sono vari livelli di qualificazione per i quali sono richiesti diversi requisiti e che ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori per i quali non si è qualificati si applica quanto detto ai sensi dell’art. 62, comma 6.
L’allegato II.4 disciplina infine i vari livelli di qualificazione e i rispettivi requisiti per raggiungerli.
Fra i requisiti che, obbligatoriamente, la stazione appaltante o la centrale di committenza deve avere per essere qualificata vi è la “disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice”, con ciò intendendosi la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate in quanto di proprietà della stazione appaltante/centrale di committenza o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo. A titolo esemplificativo, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma: modulo di formale richiesta di utilizzo, modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale, possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
L’art. 225, comma 3, specificava poi che tale requisito fosse richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024, ovvero dal momento in cui avessero acquistato piena efficacia le norme dettate in tema di digitalizzazione appalti.
MA IN CHE MODO VIENE RICHIESTO ALLE STAZIONI APPALTANTI, DA PARTE DI ANAC, IL REQUISITO DELLA DISPONIBILITA’ DI PIATTAFORME CERTIFICATE?
Con un primo avviso di fine dicembre 2023, l’ANAC comunica che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate in data anteriore al 31 dicembre 2023 avevano tempo fino al 31 gennaio 2024 per comunicarle la disponibilità delle piattaforme certificate.
In caso di mancata comunicazione la qualificazione sarebbe decaduta dal 1 febbraio 2024.
Come detto all’inizio del presente redazionale, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024 l’ANAC fa un passo indietro: per le stazioni appaltanti/centrali di committenza che non avessero provveduto, entro quella data, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro delle piattaforme certificate. Dunque, niente decadenza della qualificazione in caso di mancata comunicazione della disponibilità di piattaforme certificate.