Con la sentenza n.8100 del 31 agosto 2023, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla derogabilità delle prescrizioni contenute nella delibera dell’A.N.A.C. di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e sull’eventuale obbligo di motivazione in caso di discostamento dal suo contenuto.
La pronuncia interviene in un giudizio riguardante una procedura di selezione indetta dall’Università di Padova per il posto di professore di prima fascia di cui all’art. 18, comma 1, L. 240/2010. L’appellante, in qualità di terza classificata, aveva impugnato gli atti della procedura innanzi al T.A.R. Veneto, il quale aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 1356/2021. Tra i motivi di appello occorre soffermarsi sulla doglianza che denuncia l’illegittimità del regolamento dell’Università di Padova per violazione di un atto di indirizzo del MIUR al piano nazionale anticorruzione – sez. Università n. 1208 del 22 novembre 2007, oltre alla violazione del piano triennale anticorruzione adottato dallo stesso ateneo nella parte in cui prevede che, per il reclutamento dei professori universitari ordinari, la commissione esaminatrice sia composta da cinque componenti; diversamente, il regolamento d’ateneo prevedeva che la commissione fosse composta da tre membri.
Il Consiglio di Stato, richiamando una propria decisione conforme (sez. VII, n. 7867/2022), ha ribadito che il Piano Nazionale Anticorruzione ha natura di atto di mero indirizzo, come espressamente stabilito all’art. 1, comma 2 bis, L. 190/2012 indirizzato a tutti quei soggetti che rientrano nella nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 165/2001, tra cui pacificamente rientrano le Istituzioni universitarie.
Oltre all’argomento letterale, il collegio richiama quanto previsto dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, nella parte in cui esclude che in mancanza di adozione delle prescritte misure di prevenzione le stesse possano trovare diretta applicazione solo in virtù dell’elencazione effettuata dall’ A.N.A.C. Ciò conferma la natura non vincolante del Piano Nazionale Anticorruzione, il quale individua i rischi tipici che possono interessare l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e contiene un elenco non tassativo di misure di prevenzione di cui è semplicemente raccomandata la adozione.
Discorso analogo può farsi rispetto all’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018, il quale non fa altro che riepilogare il contenuto della delibera A.N.A.C., esortando le Università ad adottare misure simili a quelle contenute del Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto della loro autonomia statutaria. Sul punto il Consiglio di Stato ribadisce che le Università sono libere di adottare le misure che ritengono più adeguate alla prevenzione della corruzione, anche rispetto alle risorse umane e finanziarie di cui dispongono (così recita sul punto la sentenza: “…le Università devono poter godere di margini di autonomia nell’organizzazione dell’attività amministrativa: infatti, la libertà nella didattica e nella ricerca, garantita alle Università, è strettamente influenzata dalle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone l’ateneo, e tali risorse vengono appunto assicurate attraverso molteplici attività di carattere strettamente amministrativo.”).
Nel caso concreto oggetto della sentenza in esame, la scelta di formare una Commissione esaminatrice composta da tre membri anziché cinque rientrerebbe, dunque, nell’autonomia riconosciuta all’università di organizzare la propria attività.
Rispetto all’onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha poi precisato che siffatto obbligo deve ritenersi operante in relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e non in ordine ad un regolamento, come quello di ateneo in questione, per il quale l’art. 13 L. n. 241/1990 esclude qualsivoglia dovere per l’Amministrazione di motivare le ragioni delle determinazioni assunte.
Deroga alle misure raccomandate dall’A.N.A.C. e obbligo motivazionale
il Consiglio di Stato conferma la natura non vincolante del Piano Nazionale Anticorruzione, il quale contiene un elenco non tassativo di misure di prevenzione di cui è semplicemente raccomandata la adozione.