Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle ipotesi di invalidità derivata ad effetto caducante

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 gennaio 2024, n. 645, ritorna sulla distinzione tra la figura dell’invalidità ad effetto caducante e quella ad effetto viziante, chiarendo che nel primo caso non sussiste alcun onere di impugnazione degli atti successivi al primo

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato è tornata ad occuparsi del fenomeno generale dell’invalidità derivata.

Più nel dettaglio, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 645, il Collegio si è pronunciato sul ricorso in appello proposto dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e dall’Ader (Agenzia delle entrate riscossione) per la riforma della sentenza del T.a.r., che aveva già precedentemente accolto il ricorso per l’annullamento di un’intimazione di pagamento.

I Giudici di prime cure avevano annullato l’intimazione di pagamento avversata dalla parte privata, sul rilievo che gli atti presupposti erano stati caducati con differenti pronunce del Consiglio di Stato.

Per converso, Agea e Ader avevano interposto appello e chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che non fosse possibile procedere all’annullamento dell’intimazione di pagamento in assenza di previa impugnazione (e annullamento) della cartella di pagamento, atto presupposto dell’intimazione stessa, e ciò a prescindere dal fatto che fossero intervenute diverse pronunce di annullamento degli atti accertativi del debito.

Le Amministrazioni appellanti, secondo un ragionamento puramente formalistico, avevano sostenuto che l’intimazione di pagamento, essendo diretta conseguenza della cartella di pagamento, non potesse essere annullata – come invece era avvenuto dinanzi al T.a.r. – in forza del solo intervenuto annullamento degli atti di imputazione del prelievo, occorrendo invece che fosse prima annullata anche la cartella di pagamento.

Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che non rileva affatto l’omessa impugnazione della cartella di pagamento, poiché ciò che conta è che vi sia stata l’impugnazione degli atti accertativi del debito, rispetto ai quali tanto la cartella di pagamento quanto l’intimazione di pagamento si pongono come atti meramente esecutivi.

In altri termini, si è trattato di stabilire se l’annullamento del presupposto provvedimento di imputazione del prelievo determini il venir meno, in senso caducante, della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento, anche ove queste ultime non siano state impugnate ovvero se l’impugnazione delle stesse non abbia dato esito positivo.

A rilevare è dunque la distinzione tra la figura dell’invalidità ad effetto caducante e quella ad effetto viziante: “la figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente […] tali atti successivi […]. L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata”.

In forza del ragionamento sopra riportato il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello e ha precisato che il T.a.r. aveva correttamente annullato l’intimazione di pagamento impugnata, costituendo essa l’atto a valle dei provvedimenti accertativi del debito annullati a monte, ciò a prescindere dalla “intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento”.

Redazione

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