La Corte costituzionale dichiara illegittima la delega alle province delle funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Con la recente sentenza n. 2 del 4 gennaio 2024, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale delle deleghe in favore delle province delle funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Nella fattispecie concreta era stato censurato l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti). La lettera della premenzionata norma prevedeva una delega in favore delle province delle attività concernenti “l’approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio” (lett. a), “l’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a)” (lett b.) e “l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20” (lett. c).

Come affermato dal Giudice delle leggi, tali previsioni si ponevano in contrasto con l’art. 117, lett. s), della Costituzione, il quale prevede la legislazione esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La Corte ha infatti precisato che tale potestà esclusiva comporta che “il solo legislatore nazionale sia competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative”.

Da ciò deriva che le funzioni di cui all’art. 117 Cost. non possono essere riallocate dalla Regione presso altro ente infraregionale; “si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente”. Pertanto, in assenza di una disposizione del codice dell’ambiente che consenta una tale riallocazione, le citate previsioni dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio, 9 luglio 1998, n. 27, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte.

Infine, la Corte ha affrontato il tema del dies a quo dell’illegittimità costituzionale della disciplina censurata, individuandolo nel 29 aprile 2006, data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 cod. ambiente. Ciò in quanto il contrasto della disposizione censurata con il parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è sopravvenuto rispetto alla adozione della stessa disposizione, stante che l’attuale lettera dell’art. 117 Cost è stata introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001.

Pertanto, “la discrasia rispetto all’assetto delle competenze, quale delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001, si è dunque verificata solo nel momento dell’entrata in vigore delle norme interposte del codice dell’ambiente che, conformemente al nuovo quadro costituzionale, hanno ridisegnato, quanto alla gestione dei rifiuti, la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo”, escludendo la potestà regionale per tali fattispecie.

Redazione

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