Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema della estromissione di comuni facenti parte di
un’unione con la sentenza n. 376/2024.
In particolare, nel caso di specie il comune di San Giovanni Incarico era stato unilateralmente estromesso dall’Unione “Antica Terra di Lavoro” attraverso una delibera di esclusione dell’Unione stessa.
La disciplina concernente le Unioni di comuni è contenuta nell’art. 32 del TUEL (D. Lgs. n.
267/2000) che però non si occupa della fattispecie di estromissione unilaterale di uno dei comuni componenti l’Unione. Il medesimo articolo, al quarto comma, dà ampia discrezionalità all’organizzazione dell’assetto interno delle unioni, conferendo alle stesse “potestà statutaria e regolamentare”. Ciò comporta che tale potere, pur non essendo regolato dalla legge, potrebbe essere previsto dallo Statuto di un’Unione.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che il potere di estromettere con decisione
unilaterale uno dei Comuni che compongono un’Unione, stante l’assenza di una previsione in tal senso nella lettera dell’art. 32 TUEL, non aveva “riscontro nelle previsioni statutarie di quella [Unione] denominata “Antica Terra di Lavoro”. Lo statuto di quest’ultima, infatti, disciplina quale causa di cessazione dell’Ente la scadenza del termine di durata ovvero una deliberazione assunta a maggioranza qualificata da parte dei propri organi deliberanti. Invece, “il recesso del singolo, partecipante può avvenire solo ad iniziativa dello stesso”. Ciò in quanto la base volontaristica dell’adesione, almeno fino a quando non entrerà in vigore il previsto modello obbligatorio, demanda solo ai comuni che hanno aderito in origine all’unione l’iniziativa di recedere dallo stesso.
Dunque, l’estromissione unilaterale operata dall’Unione “Antica Terra di Lavoro” è viziata da
nullità per difetto assoluto di attribuzione, stante la mancata previsione di tale facoltà nello Statuto della stessa.