Natura decisoria e onere di immediata impugnazione delle ordinanze rese ex art. 116, co. 2, c.p.a.

La sentenza n. 163/2024 della terza sezione del Consiglio di Stato ha confermato la natura decisoria e, dunque, l’onere di immediata impugnazione, delle ordinanze rese ex art. 116, co. 2, c.p.a., rientrando le stesse nell’alveo di applicazione dell’art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c.

Nel caso di specie parte ricorrente lamentava l’omessa ostensione di alcuni documenti a seguito di un’istanza proposta in primo grado e respinta con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a.

Il Consiglio di Stato ha respinto tale doglianza in quanto l’appellante non aveva né impugnato né formulato riserva d’impugnazione avverso la suddetta ordinanza.

Tale pronuncia fa propri i principi stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 24 gennaio 2023 del Consiglio di Stato, la quale statuiva la natura decisoria e non meramente istruttoria delle ordinanze ex art. 116, co. 2, c.p.a.

Si tratta delle fattispecie in cui viene proposto un ricorso “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza” (art. 116 c.p.a.) in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa. Tale ricorso deve essere “proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale“.

Come affermato dal secondo comma dell’art. 116 del c.p.a. “l’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio“. Pertanto, stante la natura di sentenza non definitiva delle premenzionate ordinanze ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c., in quanto volte a definire una questione, il Consiglio di Stato ha affermato che da ciò deriva “l’ulteriore conseguenza che avverso lo stesso deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d’impugnazione [n.d.r.: ai sensi dell’art. 340, c.p.c.], in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno“.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it