Novità dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti

Art 225, commi 1 e 2, Codice degli Appalti. Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (…). Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell’art. 225 del nuovo codice, a partire dal 1 gennaio 2024, acquistano piena efficacia le norme dettate in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, riferite a tutti i contratti sottoposti al codice (di appalto, di concessione, sopra e sotto soglia, nei settori ordinari e speciali) e al loro intero ciclo di vita (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1 gennaio 2024.
Restano fuori dall’obbligo di digitalizzazione, dunque risultano esonerati dal ricorso agli strumenti di cui si dirà a breve, gli acquisti giornalieri di importo inferiore a € 1.500, in quanto non richiedono l’acquisizione del CIG.

Il codice, all’art. 22, definisce il complesso degli strumenti adibiti alla digitalizzazione dei contratti pubblici come “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”.
Tale ecosistema ha come fulcro la BDNCP gestita da ANAC, che scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell’ecosistema. Del funzionamento della BDNCP abbiamo già parlato analizzando la delibera attuativa n. 261 adottata dall’ANAC.
Le altre componenti dell’“ecosistema” sono: la piattaforma dei contratti pubblici dell’ANAC, le banche dati statali che detengono informazioni utili per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti (es. FVOE), e le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli art. 25 e 26 del codice, tra le quali rientra la piattaforma servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 l’ANAC chiarisce le modalità operative per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024 per l’avvio della digitalizzazione, soffermandosi principalmente su otto punti:

1. Utilizzo esclusivo, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
Solo queste piattaforme possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG.
La certificazione può essere ottenuta dalle piattaforme per una o più fasi del ciclo di vita del contratto e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC.
2. Programmazione
La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, per l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
3. Acquisizione del CIG – (non è più previsto il rilascio di SmartCIG, il cui sistema rimane attivo solo per consentire la visualizzazione di SmartCIG già acquisiti)
L’acquisizione del CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Non è più necessario, per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024, il perfezionamento del CIG.
Resta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023. Per tali procedure è consentito ancora il perfezionamento del CIG.
4. Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici dell’ANAC
La delibera riporta gli unici quattro casi in cui, fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire il CIG utilizzando anche l’interfaccia web della PCP (oltre alle piattaforme di approvvigionamento certificate)
5. Verifica dei requisiti, di ordine generale e speciale, degli operatori economici (partecipanti, ausiliari, subappaltatori) in fase di partecipazione e in fase di esecuzione
Tale verifica viene effettuata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti tramite il FVOE 2.0, ovvero una delle sezioni della BDNCP.
Si evidenzia che con il FVOE 2.0 non è più necessario, per un operatore economico, generare il PassOE per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, in quanto sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.
Del funzionamento del FVOE 2.0 abbiamo già parlato analizzando la rispettiva delibera attuativa n. 262 adottata dall’ANAC, anch’essa con efficacia a partire dal 1 gennaio 2024.
In caso di CIG acquisiti con il sistema Simog, dunque, come detto, per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, la suddetta verifica viene effettuata tramite il FVOE 1.0 ed è pertanto subordinata alla produzione, da parte dell’operatore economico, del PassOE.
 6. Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione
La trasmissione di tali dati può avvenire in due modi:
– mediante interfaccia utente di simog > in caso di CIG acquisiti con Simog
– mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate > in caso di CIG acquisiti con PCP
7. Pubblicazione dei dati ai fini di trasparenza
Sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza abbiamo già parlato analizzando la rispettiva delibera attuativa n. 264 adottata dall’ANAC, anch’essa con efficacia a partire dal 1 gennaio 2024.
Resta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza dei dati relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione mediante trasmissione attraverso il sistema Simog per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023.
8. Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di bandi e avvisi (art. 225, comma 1, del codice)
– in ambito europeo > dal 1 gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE
– in ambito nazionale > per avvisi e bandi relativi a procedure avviate dal 1 gennaio 2024 la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale abbiamo già parlato analizzando la rispettiva delibera attuativa n. 263 adottata dall’ANAC, anch’essa con efficacia a partire dal 1 gennaio 2024.
La pubblicazione di avvisi e bandi per procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda l’aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:
• le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l’avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del codice;
• ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all’aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l’invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza.
Redazione

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