La recente sentenza n. 134 del 3 gennaio 2024 del TAR Lazio, sez. II Bis, ha chiarito il criterio temporale di applicazione del D. Lgs. n. 36 /2023.
Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto una procedura di appalto indetta dalla Centrale unica di Committenza dei Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano e finanziata con le risorse del PNRR. La determina a contrarre veniva emessa il 17 agosto 2023 e il bando veniva pubblicato in data successiva.
Il Giudice amministrativo ha affermato che l’interpretazione sistematica degli artt. 229, comma 2, 226, comma 2, lett. a) e 225, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 impone l’applicazione del medesimo D. Lgs.
In particolare, l’art. 229, comma 2 del nuovo Codice degli appalti stabilisce che “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023” mentre, invece, l’art. 226 comma 2 lettera a) del nuovo Codice degli appalti prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”.
Dunque, nel caso in cui una procedura concorsuale sia stata indetta successivamente alla data del primo luglio 2023, come nella fattispecie in esame, non potrà che applicarsi il D. Lgs. n. 36/2023 in luogo dell’ormai abrogato vecchio Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016).
Il Tar Lazio ha anche precisato che l’art. 225 comma 8 si limita a “stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. del d. l. n. 77 del 2021) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50 del 2016 in esso sporadicamente richiamati”. Una diversa interpretazione ermeneutica colliderebbe con il già menzionato comma 2 dell’art. 226, D. Lgs. n. 36/2023, il quale sancisce l’abrogazione del vecchio Codice degli appalti senza alcuna eccezione.
Tant’è che il comma 5 della medesima disposizione integra tale previsione, statuendo che “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo, n.d.r.] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.
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