L’equipollenza in ambito medico-sanitario con riferimento alla psicoterapia

Nel mondo sconfinato dei concorsi pubblici può essere difficile capire se si hanno i requisiti di ammissione ad un determinato concorso usufruendo della disciplina dell’equipollenza.

Per equipollenza si intende una piena equiparazione a livello legale tra due titoli. Ciò significa che tali titoli hanno la medesima efficacia giuridica e, dunque, anche se conseguiti in diversi ordinamenti giuridici (si pensi ai diplomi di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento) o in stati esteri, possono essere spesi allo stesso modo, permettendo così la loro utilizzazione per l’ammissione ai concorsi pubblici.

Nella sconfinata produzione legislativa al riguardo può risultare difficile orientarsi e vi sono dei casi limite che possono destare confusione: uno su tutti è quello concernente gli psicoterapeuti.

La confusione nasce dal fatto che il diploma in psicoterapia, conseguibile attraverso scuole di formazione pubbliche e private (oggi del tutto equiparate), sia stato inserito tra i “servizi equipollenti” dalla Tabella A del D.M. del 30 gennaio 1998 del Ministero della Sanità, da valutarsi come valevoli “per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera”. Ciò ha rilievo nel contesto della “valutazione dei servizi prestati” per “l’accesso alla direzione sanitaria aziendale”.

Questo primo tipo di equipollenza non è però sovrapponibile alla piena equipollenza, i cui elenchi sono riportati nella Tabella B del medesimo decreto. La Tabella B, infatti, contiene l’elencazione delle “scuole equipollenti” e, dunque, dei relativi diplomi di specializzazione. I servizi prestati nella carriera professionale non coincidono con i diplomi di specializzazione. Tant’è che la Tabella B viene utilizzata per l’accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, basti consultare l’utile la tabella riassuntiva, pubblicata come “Allegato B” al Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 del Ministero della Giustizia. Attraverso tale allegato il Legislatore ha messo ordine e riassunto la sconfinata e ormai sedimentata disciplina legale nell’ambito delle equipollenze. Risulta immediato notare come il diploma in psicoterapia conseguito nelle relative scuole di specializzazione non venga contemplato tra le possibili equipollenze di un diploma di specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile.

Redazione

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