Il Piano Triennale per l’informatica 2024-2026, emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), rappresenta il volano per promuovere la trasformazione digitale del Paese attraverso quella della Pubblica Amministrazione italiana.
Sin dalla sua prima edizione, il piano ha rappresentato il documento di supporto e orientamento nel percorso di innovazione tecnologica e digitale di tutto l’apparato amministrativo e ha lo scopo di:
- fornire strumenti utili alla P.A. per erogare servizi pubblici in modalità digitale;
- favorire lo sviluppo di una società digitale, rendendo la Pubblica Amministrazione forza motrice di questa trasformazione;
- garantire uno sviluppo etico, sostenibile e inclusivo, mettendo lo sviluppo digitale a servizio delle persone, delle comunità e dei territori;
- favorire la diffusione di tecnologie digitali anche nel tessuto economico italiano, incentivando la sperimentazione e lo sviluppo all’interno del settore dei servizi pubblici.
L’architettura del Piano Triennale per l’informatica si basa su principi che rappresentano le linee direttrici della strategia che il documento si propone di mettere in atto.
I principi guida che ci apprestiamo a esaminare emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione, naturalmente declinandoli nello specifico della missione istituzionale di ogni ente pubblico.
- Digitale e mobile come prima opzione (digital & mobile first): le pubbliche amministrazioni devono erogare i loro servizi in digitale e devono garantire la loro fruibilità su dispositivi mobili, mediante la “riorganizzazione strutturale e gestionale” e la “costante semplificazione e reingegnerizzazione dei processi”;
- Cloud come prima opzione (cloud first): le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN e nel quadro SPC;
- Interoperabile by design e by default (API-first): le pubbliche amministrazioni devono garantire che i servizi pubblici siano progettati in modo da funzionare in modalità integrata e mediante processi tecnologici collettivi, facendo uso di adeguati E-service.
- accesso esclusivo mediante identità digitale (digital identity only): le pubbliche amministrazioni devono avvalersi esclusivamente di sistemi di identificazione digitale;
- servizi inclusivi, accessibili e centrati sull’utente (user-centric): le pubbliche amministrazioni devono garantire servizi digitali quanto più accessibili e adeguati alle diverse esigenze delle persone e dei territori; basandosi sulla costante misurazione di prestazioni e utilizzo;
- dati pubblici un bene comune (open data by design e by default): il patrimonio informativo posseduto dalla P.A. è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere accessibile e comune a tutti i cittadini;
- concepito per la sicurezza e la protezione dei dati personali (data protection by design e by default): i servizi pubblici devono essere erogati in maniera sicura, garantendo la protezione dei dati personali;
- once only e concepito come transfrontaliero: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini e imprese informazioni già da loro fornite, devono garantire l’accesso ai loro fascicoli digitali e garantire l’accesso transfrontaliero ai servizi pubblici rilevanti;
- apertura come prima opzione (openness): le pubbliche amministrazioni devono prevenire il
rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche;
- sostenibilità digitale: le pubbliche amministrazioni devono occuparsi dell’intero ciclo di vita digitale dei propri servizi, garantendo anche la sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, anche ricorrendo a forme di aggregazione;
- sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione: lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo nel caso siano più efficaci di quelle a livello regionale e locale, limitandosi negli altri casi a un’attività di coordinamento informatico dei dati; dal canto loro, le singole amministrazioni devono garantire l’appropriatezza dei loro processi di digitalizzazione, quando non cooperino con altri enti a livello territoriale.