Con legge n. 12 del 10 ottobre 2023 la Regione Sicilia ha disposto l’applicazione sul territorio regionale del d.lgs. 36/2023 mediante un rinvio dinamico alla disciplina nazionale, con il quale è intervenuta sulla preesistente l. 12/2011 in materia di contratti pubblici, facendo comunque salva l’applicazione di diverse disposizioni introdotte dalla stessa legge del 2023. Di seguito si dà atto di un ulteriore intervento da parte del legislatore regionale con l. 3/2024.
Normativa di riferimento:
D.lgs. 36/2023
L. R. siciliana 12/2011
L. R. siciliana 12/2023
L. R. siciliana 3/2024
Di seguito le deroghe operate dal legislatore regionale.
La modifica dell’art. 5 legge 12/2011
Il nuovo art. 5 L.12/2011 non distingue più i progetti di lavori pubblici a seconda del loro importo, prevedendo in ogni caso che sia convocata una conferenza di servizi da parte del responsabile unico del progetto (la versione previgente dell’art. 5 prevedeva la convocazione di una conferenza di servizi speciale per i progetti con importo superiore alla soglia comunitaria).
Assume centralità la Commissione regionale dei servizi pubblici, già prevista prima della riforma, il cui parere diviene obbligatorio per i progetti di lavori pubblici di importo superiore a 20 milioni di euro.
L’art 9 – la centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici
La norma in esame disciplina due tipologie di centrali uniche di committenza, in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 agli artt. 62 e seguenti.
Il primo e il secondo periodo del primo comma riguardano la centrale unica di committenza qualificata secondo i requisiti previsti all’allegato II.4 al d.lgs. 36 del 2023 (si tratta di una qualificazione con riserva, ossia subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale). Il terzo periodo del primo comma, invece, fa salva l’iscrizione di diritto di cui al terzo comma dell’art. 63 d.lgs. 36/2023 della centrale unica di committenza (C.U.C.), istituita presso l’Assessorato regionale dell’economia e abilitata a gestire solo appalti di servizi e forniture. È di tutta evidenza come, allo stato, manchi una centrale di committenza qualificata di diritto competente in materia di lavori pubblici.
Dall’altro lato, l’art. 9 disciplina approfonditamente la centrale di committenza qualificata con riserva, la quale si articola al suo interno in due macro-aree:
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l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura è gestito dal Dipartimento regionale tecnico, istituito presso l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
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l’acquisizione di servizi e forniture è gestita dall’Assessorato regionale per l’economia.