Legittimo il potere dell’AGCOM di intervenire a tutela del diritto d’autore

La recente pronuncia del T.A.R. Lazio del 22 gennaio 2024, n. 1223 in tema di tutela del diritto d’autore: rimane valido il potere dell’AGCOM di disabilitare l’accesso a contenuti abusivamente diffusi online

I giudici del T.A.R. Lazio si sono pronunciati su un ricorso, proposto da un’associazione di categoria rappresentativa di diversi internet service provider, avente ad oggetto la domanda di annullamento di alcune delibere dell’AGCOM.

In particolare, le delibere impugnate sono quelle di modifica del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, e cioè la delibera 490/18/CONS e la delibera n. 189/23/CONS.

Il menzionato Regolamento, approvato dall’AGCOM in data 12 dicembre 2013 con la delibera n. 680/13/CONS, viene adottato al fine di dare effettività alle norme contenute nella legge sul diritto d’autore n. 633/1941 e nel d.lgs. n. 70/2003 teso a contrastare le violazioni online.

Le delibere censurate hanno riconosciuto in capo all’AGCOM dei poteri inibitori, cautelari e sanzionatori nei casi di violazione delle norme a tutela del diritto d’autore online.

Più nel dettaglio, è stato attribuito all’Autorità:

1) il potere di ordinare agli internet service provider di disabilitare, senza indugio e comunque non oltre 30 minuti dalla notificazione dell’ordine, l’accesso alle opere digitali;

2) il potere di ordinare la rimozione selettiva delle opere digitali inserite online in violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore.

Ebbene, i ricorrenti hanno contestato:

a) la sussistenza del potere regolamentare di AGCOM in materia di diritto d’autore, sul presupposto che la disciplina di poteri capaci di incidere negativamente su posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite sarebbe coperta dalla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione;

b) la conformità delle previsioni introdotte dall’AGCOM con i principi di legalità, di tipicità dei provvedimenti e di tassatività delle fattispecie sanzionate;

c) il riconoscimento in capo all’AGCOM di un potere cautelare e sanzionatorio finalizzato ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, affermando che un potere di tal fatta spetterebbe solamente all’autorità giurisdizionale e non ad un organo amministrativo.

Con la sentenza del 22 gennaio 2024, n. 1223, il T.A.R. Lazio ha ritenuto infondate tutte le censure mosse dai ricorrenti.

Secondo il ragionamento dei giudici, infatti, il riconoscimento in capo all’AGCOM di un potere di intervento così incisivo non solo si giustifica perché appare finalizzato “a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online”, ma non è neppure in conflitto con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Prova ne è che sono state previste norme che impongono di archiviare il procedimento avviato dall’AGCOM nell’ipotesi in cui l’interessato abbia adito l’autorità giudiziaria.

Ed ancora, il Collegio ha precisato che nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica si è dovuto operare un importante bilanciamento tra diversi diritti, ossia tra la libertà di manifestazione del pensiero e di espressione e il diritto alla privacy e l’accesso corretto dei cittadini alla cultura e ad internet.

Tale bilanciamento si è realizzato con l’adozione di misure di concreto contrasto al fenomeno della pirateria online, tanto al fine di incentivare lo sviluppo dell’offerta legale delle opere digitali e la corretta fruizione delle stesse, quanto al fine di vigilare, accertare ed eventualmente far cessare le violazioni del diritto d’autore realizzate in rete.

In tal senso appare allora legittimo il potere di AGCOM di ordinare ai prestatori di servizi “di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP”.

Del pari legittima è la previsione che impone ai soggetti destinatari dell’ordine di disabilitazione di eseguire il provvedimento “senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione”.

La contestata esiguità del termine di 30 minuti è, a dire dei giudici, del tutto proporzionata ai tempi, altrettanto esigui, degli eventi sportivi che ad esempio vengono spesso trasmessi illecitamente, sicché è evidente che un simile termine vuole approntare una tutela non formalistica e seriamente orientata ad arginare abusi.

Sulla scorta di tutto quanto precede, il T.A.R. ha ritenuto legittime le delibere dell’AGCOM e il potere regolamentare esercitato, poiché la disciplina prevista rispetta l’interesse pubblico prevalente, ossia la tutela del diritto d’autore.

Redazione

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