Come di consueto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente del Consiglio di Stato ha presentato la relazione sull’attività della giustizia amministrativa, dando atto delle questioni di diritto più significative, del lavoro svolto dai tribunali amministrativi e delle pronunce di maggior rilievo; tra queste ultime, il presidente Maruotti ha citato una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sulla possibilità per il giudice amministrativo di segnalare al legislatore un settore dell’ordinamento disciplinato in modo oscuro ed incompleto.
La sentenza in questione è la 756/2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – con collegio presieduto da Ermanno de Francisco e estensore Antimo Prosperi – ed è intervenuta successivamente a un’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 376/2018) per eccessiva oscurità della normativa da applicare nel giudizio a quo, rispetto alla quale – secondo la sezione rimettente – non era possibile procedere a interpretazione adeguatrice ovvero costituzionalmente orientata senza rischiare di sostituirsi a valutazioni riservate alla volontà politica.
Con l’ordinanza n. 151/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile sull’assunto che il giudice a quo non abbia esercitato i poteri propri della funzione giurisdizionale, potendo risolversi il dubbio originato dalla scarsa chiarezza della disposizione in esame attraverso un’interpretazione in chiave sistematica della disposizione medesima.
Il giudice delle leggi ha, dunque, esortato il Consiglio di giustizia amministrativa a esercitare quello che viene definito un “potere-dovere” di interpretare la norma ritenuta oscura.
Del resto, come ha stabilito la Cassazione in una sentenza dello stesso anno, per il giudice non esistono concetti oscuri, ma solo concetti noti e ignoti e rispetto a questi ultimi il suo compito è quello di adoperare gli strumenti interpretativi messi a disposizione dall’ordinamento.
Sulla scorta della dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, il CGA si è determinato a “ricercare una soluzione della questione controversa sulla base dei canoni ermeneutici disponibili, memore peraltro dell’insegnamento per il quale la pronuncia di inammissibilità, che ha carattere e natura di decisione processuale (per quanto in questo caso idonea a definire il giudizio di costituzionalità), non vincola il giudice comune, neppure il giudice a quo, a seguire l’interpretazione della disposizione in essa all’occorrenza indicata, in quel che rimane tecnicamente, per quanto autorevole, un obiter dictum”.
Il collegio, tuttavia, non si è limitato a ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata, ma ha fatto altresì applicazione dell’art. 58 del Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 – a tenore del quale “Quando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo”.
In ossequio al principio di “collaborazione tra organi pubblici”, di cui al già menzionato art. 58, il CGA ha deciso di rappresentare l’oscurità della normativa applicata nel giudizio in analisi all’Organo regionale cui spetta il coordinamento delle scelte politico-legislative della Regione siciliana, ossia (in luogo del Capo del Governo, indicato da dall’art. 58 R.d. n. 444/1942) al Presidente della Regione, per le eventuali valutazioni di competenza in proposito.
La sentenza appena analizzata rappresenta un interessante spunto di riflessione sul dialogo interistituzionale tra organi giurisdizionali e politici, strumento di indubbia utilità per garantire la tenuta dell’ordinamento giuridico.