Con l’art. 1, commi 5 e 6, del d.l. 104/2023, convertito con L. 136/2023, recante “Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali”, il legislatore ha assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nuovi poteri investigativi e decisori.
In particolare, il predetto articolo stabilisce che, qualora vengano riscontrati “problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre alle imprese interessate misure strutturali e comportamentali per porre rimedio alle distorsioni concorrenziali e, in caso di inottemperanza, può applicare le sanzioni previste dalla L. 287/1990, contenente norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Sul perimetro di detti poteri, l’AGCM ha richiesto un parere al Consiglio di Stato al fine di chiarire se – alla luce della genesi del decreto legge, della rubrica del suo articolo 1 – i nuovi poteri introdotti trovino applicazione, ratione materiae, al solo settore del trasporto aereo dei passeggeri ovvero abbiano una portata generale ed estesa a tutte le indagini conoscitive svolte dall’Autorità, a prescindere dal settore di riferimento.
Il Consiglio di Stato – con parere n. 61 del 29 gennaio 2024 – ha ritenuto che l’indagine ermeneutica non potesse arrestarsi al solo dato letterale che sembrerebbe, prima facie, militare per la limitazione dei poteri di cui ai commi 5 e 6 all’ambito oggettivo del trasporto aereo.
Infatti, nonostante la rubrica dell’art. 1, il Collegio ha valorizzato la circostanza che i primi quattro commi della disposizione facciano espresso riferimento al settore del trasporto aereo, mentre il comma 5 evoca, genericamente, i poteri dell’Autorità di attivare indagini conoscitive che conducano eventualmente all’adozione di misure strutturali e comportamentali nei confronti delle imprese interessate.
Secondo il Consiglio di Stato, neanche interrogando l’intenzione del legislatore, si ottengono indicazioni univoche; il decreto legge è preordinato alla “tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” e prevede, a tal fine, “interventi urgenti” relativi ad ambiti diversi ed eterogenei (per questo motivo il collegio parla di decreto omnibus).
Pertanto, è plausibile ritenere che il contesto normativo in cui è inserito l’articolo in analisi – alla luce del quale va condotta l’indagine ermeneutica- non sia specifico e limitato a un singolo settore del mercato.
Il collegio ha ritenuto che, sebbene l’impulso legislativo alla base del decreto legge in analisi fosse la necessità di regolamentare il mercato del trasporto aereo – caratterizzato “dall’incapacità dell’offerta di reagire tempestivamente a repentini aumenti della domanda di trasporto aereo”- la logica complessiva dell’intervento sia quella di assicurare la concorrenza in mercati che, per la loro struttura, assistono all’attenuazione del confronto competitivo tra gli operatori economici con conseguenti pregiudizi per i consumatori.
Pertanto, limitare l’operatività dei poteri di indagine dell’AGCM a un solo specifico settore del mercato sarebbe irragionevole per due ordini di ragioni: innanzitutto, si avrebbe disparità di trattamento tra gli operatori del settore del trasporto aereo e quelli di altri settori economici; in secondo luogo, si tradirebbe anche la finalità che ispira complessivamente il decreto legge 103/2023, volto a garantire in generale la tutela dei consumatori.
Il collegio ha concluso conclude rilevando, quindi, che “Si tratta, all’evidenza, di poteri che non presentano caratteri peculiari tali da essere “ritagliati”, in via esclusiva, sulle specificità del settore del trasporto aereo: non solo appaiono, senz’altro, suscettibili di applicazione a qualsiasi settore economico interessato da un’indagine, ma – soprattutto – sono tali che una limitazione operativa correlata al singolo settore merceologico appare prima facie ingiustificata ed irragionevole.”.