In data 11 gennaio 2024 il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione delle modalità di collocazione e uso degli autovelox. L’obiettivo è quello di colmare un vulnus normativo protrattosi per ben quattordici anni.
Infatti, l’art. 25, comma 2 della l. 120/2010 aveva demandato la fissazione della disciplina di dettaglio sul tema ad un (futuro) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, la cui emanazione è stata tuttavia ripetutamente disattesa.
In verità, le principali criticità che ne hanno sin qui impedito l’adozione non sono riconducibili agli aspetti – di natura squisitamente tecnica – della funzionalità e taratura dei dispositivi in questione (profili questi per lo più già compiutamente definiti dal decreto MIT n. 282 del 13 giugno 2017), bensì alle esigenze di tutela e protezione dei dati personali.
È pacifico, infatti, che la disciplina sub-primaria in materia di installazione delle apparecchiature deputate al rilevamento a distanza degli eccessi di velocità ex art. 142 del C.d.s., involgendo in più punti il diritto alla privacy degli automobilisti, deve essere resa conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Per tali motivi si rendeva necessario un intervento del Garante della Privacy, finalizzato a chiarire in che modo il funzionamento degli autovelox potesse (possa) avvenire nel pieno rispetto della privacy di ogni Interessato e senza per ciò solo sacrificare l’esigenza principale sottesa all’installazione stessa di simili apparecchiature, ossia la prevenzione di sinistri stradali.
Ebbene, all’esito di un’accurata istruttoria, il Garante ha ritenuto che le previsioni dell’Allegato B della bozza di decreto pervenutagli sanciscano tutta una serie di condizioni funzionali ad un efficace contemperamento delle due opposte esigenze (da una parte la sicurezza stradale, dall’altra, per l’appunto, la tutela della privacy). In particolare, viene ivi previsto che:
a) i sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo possono essere impiegati solo se dotati di un server che oscuri automaticamente le immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo;
b) quanto ai tempi di conservazione delle foto e dei video raccolti dagli organi di polizia stradale competenti ad applicare le sanzioni, viene stabilito che l’autovelox, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, può memorizzare le immagini solo in caso di infrazione e conservarle per un lasso temporale strettamente necessario all’irrogazione delle multe ed alla definizione dell’eventuale contenzioso;
c) non devono più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo, unitamente al verbale di contestazione della violazione del C.d.s., le fonti di prova fotografiche della violazione medesima;
d) l’accesso alla documentazione video-fotografica è consentito su richiesta del destinatario del verbale, con modalità tali da garantire, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti terzi e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi.
e) l’affidamento a soggetti terzi di attività meramente manuali e sussidiarie alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori è possibile solo previa stipula di un accordo sulla protezione dei dati con il soggetto affidatario.
Infine, merita un breve cenno anche l’allegato A dello schema di decreto che indica le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo fisse e mobili sulle strade extraurbane e urbane.
Tra queste, figurano, ad esempio, l’elevato livello di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, per ragioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Anche con riguardo a questa sezione del decreto, l’Autorità, in sede consultiva, ha dato un riscontro ampiamente favorevole.