La partecipazione alla gara non vale come “esperienza pregressa”

Con sentenza n. 3522 del 2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione a una gara d’appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori.

Nel caso concreto la stazione appaltante aveva aggiudicato l’appalto a un raggruppamento di imprese che aveva indicato come progettista un soggetto che, secondo la ricorrente, non era in possesso dei requisiti richiesti dal Codice appalti (d. lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis) e del disciplinare di gara.

Il disciplinare di gara prevedeva che il progettista provasse “l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi analoghi) … per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (UNA) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle categorie indicate nel seguito…”.

Invero, nel DGUE, la società mandataria incaricata di effettuare i servizi di progettazione aveva annoverato tra i servizi svolti in precedenza la mera partecipazione ad un concorso di progettazione, il quale – tuttavia – era stato vinto da un altro operatore economico.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.”

In secondo luogo, il giudice dell’appello ha valutato la possibilità di sostituire il progettista “indicato”, ossia l’impresa incaricata di svolgere il servizio di progettazione.

È bene ricordare, a tal proposito, che vi è differenza tra progettista “associato” e progettista “indicato”, poiché quest’ultimo è da qualificarsi come “professionista esterno” non rientrante nella “figura del concorrente” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020, n. 13).

Dunque, la sostituzione è ammessa a due condizioni ben precise:

  • sempre in “diminuzione” e non per “addizione”, nel senso che sarà possibile sostituire il progettista indicato con un altro, senza che ciò determini l’esclusione dell’offerente, quando il primo non goda dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

  • solo se il progettista, ancorché indicato, non abbia partecipato in maniera significativa alla redazione dell’offerta, perché in questo caso significherebbe ammettere una modifica dell’offerta, che invece è sempre vietata.

Nel caso di specie, l’impresa di progettazione aveva dato un contributo rilevante, se non esclusivo, nella formulazione dell’offerta.

Infine, il collegio ha ribadito il divieto della integrazione postuma, in sede giudiziale, dei requisiti non dichiarati in sede di gara, in modo da garantire la par condicio dei concorrenti.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato un passaggio significativo di una precedente sentenza secondo cui “nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372

Redazione

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