Il Tar Catania, con sentenza n. 1184/2024, si è espresso in materia di notificazione del ricorso contro il provvedimento di esclusione da una gara di appalto.
Nel caso di specie, le parti del giudizio hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione del ricorso principale. In particolare, l’impresa aggiudicataria sottolineava il fatto che, ai tempi della proposizione dell’impugnazione, la stazione appaltante le avesse già indirizzato una proposta di aggiudicazione e che di ciò la ricorrente principale fosse a conoscenza.
Il collegio non ha ritenuto tale eccezione meritevole di condivisione, affermando che la proposta di aggiudicazione ha natura meramente endoprocedimentale, non concludendo il procedimento e, dunque, non attribuendo ancora il bene della vita. Dunque, correttamente la ricorrente principale, al momento dell’impugnazione dell’atto di esclusione della gara, non ha notificato alcunché all’altra impresa sino a quel momento non ancora aggiudicataria.
MASSIMA
La proposta di aggiudicazione non è un atto conclusivo del procedimento, ma meramente
endoprocedimentale, in quanto tale non (ancora) attributivo del bene della vita (cfr., Consiglio Stato n. 8622 del 7 ottobre 2022; TAR L’Aquila, 17 gennaio 2022 n. 23), sicché correttamente, al momento dell’impugnazione (con il ricorso introduttivo) della sola esclusione, la ricorrente principale non dovrà procedere a notificare il ricorso all’impresa non ancora aggiudicataria.