La quinta sezione del Tar Catania si è pronunciata con sentenza n. 1184 del 2024 in materia di ricorso incidentale e interesse ad agire.
Il collegio è stato chiamato a dirimere una serie di controversie insorte in seno a una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione di lavori volti alla costruzione di un impianto sportivo con l’utilizzo di fondi del PNRR.
In particolare, la stazione appaltante aveva escluso due aziende (rispettivamente prima e seconda classificata) per ritenuta carenza, in capo al progettista indicato, del requisito speciale della capacità tecnica afferente alla realizzazione di impianti sportivi. Entrambe le imprese hanno impugnato i provvedimenti di esclusione e l’atto di aggiudicazione della gara con separati ricorsi che la quinta sezione ha poi riunito e deciso congiuntamente con la sentenza in analisi.
In seno al medesimo procedimento ha presentato ricorso incidentale l’impresa terza classificata nonché aggiudicataria, con la quale la stazione appaltante – nelle more della definizione del giudizio- aveva proceduto a stipulare il contratto di affidamento dei lavori.
Il collegio ha ritenuto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e 125 c.p.a.), in caso di accoglimento del ricorso principale, l’aggiudicataria non perde il bene della vita ormai definitivamente acquisito (ossia il contratto di affidamento), poiché il giudice può solo accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione a fini meramente risarcitori senza caducare il contratto di affidamento a valle. Dunque, solo il ricorrente principale mantiene l’interesse ad agire per ottenere il risarcimento esclusivamente per equivalente.
Ancora, non varrebbe a fondare l’interesse ad agire il fatto che la stazione appaltante si sia riservata la possibilità di un futuro intervento in autotutela sulla procedura in questione all’esito del giudizio.
Il collegio, infatti, ha affermato che “l’interesse al ricorso incidentale deve sussistere in dipendenza della domanda proposta in via principale (art. 42, co. 1, cod. proc. amm.)”. L’eventuale ricorso all’autotutela concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, rispetto al quale sarà possibile adoperare gli opportuni strumenti giudiziali quando l’interesse a ricorrere sarà attuale.
MASSIMA
Nei giudizi in materia di PNRR., il ricorso incidentale e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravenuta carenza di interesse in quanto l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato e opera ai limitati fini di cui all’articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori… .”