Le esigenze di celerità sottese ai procedimenti finanziati con risorse del PNRR si sono riflesse anche sulla disciplina del processo amministrativo, come dimostra la novità legislativa introdotta dall’art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con L. 108/2022, il quale disciplina i giudizi amministrativi instaurati avverso atti di procedure finanziate con risorse del PNRR, tratteggiando un rito accelerato e diverso da quello ordinario “al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano” e quindi il rispetto dei noti obblighi assunti in sede comunitaria.
In particolare, il comma 5 della predetta norma prevede l’applicazione ai suddetti giudizi di una serie di norme quali:
-art. 119, comma 2, c.p.a. che stabilisce il dimezzamento dei termini processuali, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla norma stessa;
-art. 120, comma 9, c.p.a. in materia di giudizio cautelare;
-art.125 c.p.a. contenente una serie di disposizioni speciali per le controversie attinenti infrastrutture strategiche,
La disciplina in analisi fa esclusivamente riferimento al ricorso giurisdizionale, mentre nulla è stato previsto per la proponibilità del ricorso straordinario al Capo di Stato.
Tale ulteriore strumento di impugnazione degli atti amministrativi definitivi non risponde di certo a quelle esigenze di accelerazione che sono proprie del d.l. 68/2022 e in particolare del suo art. 12-bis, poiché è caratterizzato da articolate scansioni di fasi e da termini sensibilmente più lunghi.
Proprio per la fisionomia del ricorso al Capo dello stato, l’art. 120, comma 1, c.p.a. stabilisce che avverso gli atti di procedure di affidamento e concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici è possibile agire solo innanzi al tar competente, escludendo, dunque, la possibilità di adoperare gli altri strumenti di impugnazione.
Tuttavia, il primo comma dell’art. 120 c.p.a. non rientra tra le norme richiamate direttamente dall’art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022 e, in ogni caso, riguarda esclusivamente i giudizi inerenti ad affidamenti o concessioni; l’art. 12-bis del d.l. 68/2022, dal canto suo, ha una portata molto più ampia, come emerge dalla sua rubricazione “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”, laddove si fa riferimento a una vasta gamma di procedimenti giudiziari il cui unico comune denominatore è il fatto di riguardare procedure ( di qualsiasi tipologia) finanziate con risorse PNRR.
Provando a tirare le fila del discorso, il problema della proponibilità del ricorso straordinario va analizzato da due prospettive differenti: da un lato il settore di affidamenti e concessioni disciplinate dal codice appalti; dall’altro, la restante parte di giudizi in cui si controverta di procedure (di qualsiasi tipologia) finanziate da PNRR.
Nel caso degli appalti, nonostante il mancato riferimento all’art. 120, comma 1, c.p.a. da parte del quinto comma dell’art. 12-bis d.l. 68/2022, si potrebbe comunque ritenere che, trattandosi di giudizi attinenti la materia della contrattualistica pubblica e a prescindere dalla fonte del finanziamento, rimane valida la preclusione a esperire il ricorso straordinario, considerato che le esigenze di celerità proprie dell’art. 12-bis d.l. 68 2022 sono le stesse che il legislatore ritiene preminenti in generale nella materia degli appalti. In altri termini, la ratio sottesa all’art. 120, comma 1, c.p.a. è identica a quella che ispira l’art. 12-bis del d.l. 68/2022 e ciò addirittura spiegherebbe la mancata menzione espressa tra le norme applicabili ai giudizi in materia di PNRR.
Per quanto riguarda le altre tipologie di procedimenti, quali procedure di finanziamento ad esempio, la questione rimane aperta.
Da un lato, non sarebbe praticabile un’interpretazione estensiva della regola di cui all’art. 120 c.p.a., considerato che quest’ultima tratteggia in maniera netta il suo ambito di applicazione, che rimane circoscritto alle procedure di affidamento e di concessioni disciplinate dal d.lgs. 36/2023.
Dall’altro lato, ammettere il ricorso straordinario avverso atti di una procedura finanziata da PNRR, diversa da una procedura di affidamento, pone il problema poc’anzi citato del contrasto con le esigenze di accelerare la definizione delle controversie in materia.
Non essendo possibile in questa sede trovare una risposta univoca a quest’ultimo problema, non resta che attendere che la prassi lo porti all’attenzione della giurisprudenza, nella speranza che essa rintracci una soluzione coerente o che stimoli lo stesso legislatore a fornire indicazioni univoche.