Il Consiglio di Stato ritorna ad affermare l’obbligo di gara in materia di concessioni balneari

Nella causa decisa con sentenza del 30 aprile 2024, il Consiglio di Stato è ritornato a chiarire la portata applicativa della legge118 /2022, con la quale è stato modificato il termine di scadenza delle concessioni balneari, precedentemente fissato al 31 dicembre 2033 e anticipato al 31 dicembre 2024 (nei casi in cui l’amministrazione motivi l’impossibilità di indire una procedura ad evidenza pubblica tale termine è prorogato fino al dicembre 2025).

L’appellante era una società che, dopo la vendita forzata, aveva acquistato il complesso aziendale di cui faceva parte uno stabilimento balneare e che, per ciò stesso, riteneva di essere subentrata al precedente titolare nel rapporto di concessione balneare.

In particolare, la società ha presentato appello avverso una sentenza del Tar Liguria con cui veniva dichiarato improcedibile il suo ricorso avente ad oggetto delibere adottate dal comune di Rapallo, con le quali era stato stabilito che i titolari di concessioni balneari dovessero presentare, entro 30/04/2021, un’istanza di rinnovo delle stesse.

Il ricorrente denunciava il contrasto di dette delibere con la L. 145/2018, con la quale era stata prevista la proroga automatica (successivamente dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato) delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2033; tuttavia, medio tempore, era intervenuta la nuova legge di bilancio n. 118/2022, che stabiliva un nuovo termine assai ridotto per la scadenza delle concessioni.

Secondo la prospettazione dell’appellante, l’amministrazione comunale aveva omesso di adottare atti attuativi della legge di bilancio del 2022, con ciò esponendosi a censura di illegittimità delle delibere per contrasto con la precedente L. 145/2018, ritenuta ancora efficace per i rapporti già in essere.

Il Consiglio di Stato ha chiarito la natura della l. 118/2022, la quale rientra nel paradigma della “legge provvedimento”, ossia un atto che “partecipa della natura di atto amministrativo – in quanto non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future concessioni demaniali marittime, ma dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili) – e, dunque, provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni in essere al momento della sua entrata in vigore”.

Dunque, l’art 3 della L. 118/2022 (contenente “disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”) assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia.

È interessante sottolineare l’ulteriore passaggio argomentativo del Collegio, il quale ha chiarito che, anche se la proroga prevista dal predetto art. 3 non fosse automatica (rendendo necessario un atto attuativo da parte dell’Amministrazione) e, quindi, il ricorrente mantenesse l’interesse a ottenere la declaratoria di illegittimità delle delibere comunali che hanno disposto la riduzione della durata delle concessioni contrariamente a quanto previsto dalla l. 145/2018, l’effetto non sarebbe la reviviscenza dell’originario regime di durata delle concessioni, bensì l’apertura di una procedura competitiva volta a assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale.

Redazione

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