In concomitanza con l’adozione dell’A.I. Act da parte del Parlamento europeo, il Governo italiano ha mosso i primi passi verso l’adozione di un testo di legge che disciplini l’uso dell’intelligenza artificiale.
Infatti, il 23 aprile 2024, Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge n. 1066AS con titolo “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”.
Il disegno di legge ha l’obiettivo di promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” ( art. 1 d.d.l.).
L’approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale emerge dall’art. 3 del d.d.l. che prevede che l’utilizzo di questa nuova tecnologia avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dal diritto europeo e anche dei principi di trasparenza e proporzionalità dei processi, attendibilità e correttezza dei dati utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale è affidato a una strategia predisposta da un’apposita struttura della Presidenza del Consiglio, d’intesa con le Autorità nazionali competenti in materia di innovazione tecnologica, il ministero del Made in Italy e quello dell’Università.
La scelta denota l’intenzione del governo di giocare un ruolo cruciale nel processo di sviluppo dei sistemi di I.A.
Del resto, ciò si evince anche dalla scelta di affidare a AgId e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il compito di garantire l’applicazione della normativa nazionale ed europea, essendo entrambe agenzie tecniche della Presidenza del Consiglio.
All’interno della strategia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale rientra anche l’attività di venture capital del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ossia l’acquisto di partecipazioni (fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro) in PMI (piccole e medie imprese), operanti nel settore delle nuove tecnologie, del calcolo quantistico ovvero delle telecomunicazioni e dotate di un alto potenziale di sviluppo.
Il disegno di legge contiene una serie di principi da applicare ai settori: dell’informazione, dello sviluppo economico, della sanità, delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria, della tutela degli utenti, del diritto d’autore e, infine, anche della tutela penale.
L’art. 4 si occupa dell’uso dei sistemi di I.A. in materia di informazione, prevedendo la tutela della democraticità e del pluralismo dei mezzi di comunicazione; le informazioni relative al trattamento di dati personali devono essere chiare e accessibili a chiunque, al fine di garantire ai diretti interessati la facoltà di opporsi alla loro condivisione.
Il governo ritiene l’investimento nei sistemi di intelligenza artificiale un passo fondamentale per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano; per questo motivo, l’art. 5 stabilisce che lo Stato e gli altri enti pubblici:
-promuovano l’utilizzo nei processi di produzione dell’I.A. per migliorare l’interazione uomo-macchina e incrementare la produttività;
-favoriscano lo sviluppo di un mercato italiano dell’intelligenza artificiale innovativo e aperto;
-garantiscano alle imprese impegnate nel settore l’accesso a dati di alta qualità;
-indirizzino le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui si servono le pubbliche amministrazioni in modo che vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale.
Rispetto a quest’ultimo punto, è peculiare la scelta del Governo di privilegiare fornitori che operino in territorio italiano piuttosto che, più genericamente, entro il perimetro del mercato europeo.
Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’uso di sistemi di I.A. non deve tradursi nella selezione di criteri discriminatori per l’accesso alle cure e alle prestazione mediche. Il principio del consenso informato viene declinato nel dovere di informare il paziente circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
La disciplina dell’uso dell’I.A. è altresì cruciale nelle professioni intellettuali, ove può essere adoperata solo per lo svolgimento di attività meramente strumentali e, comunque, con prevalenza dell’attività umana.
Anche in ambito giudiziario, i sistemi di intelligenza artificiale saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
Poiché l’uso dell’intelligenza artificiale si interseca spesso con la tutela degli utenti dei servizi audiovisivi o radiofonici e con la materia del diritto d’autore, l’art. 23 del d.d.l. stabilisce che qualsiasi contenuto informativo trasmesso su qualsiasi tipologia di piattaforma audiovisiva o radiofonica che sia stato interamente creato o modificato con sistemi di I.A. deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, riconoscibile da parte degli utenti mediante apposizione di un segno identificativo o una marcatura incorporata con dicitura “I.A.”.
In materia di tutela del diritto d’autore, invece, il d.d.l. all’art. 24 prevede la modifica dell’art. 1, L. 633/1941 in base alla quale rientrano tra le opere dell’ingegno, e dunque sono tutelate dalla predetta legge, anche quelle che siano state create con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ove l’apporto umano sia comunque “creativo, rilevante e dimostrabile”.
Infine, il governo interviene anche in materia penale, punendo l’uso distorto dei sistemi di intelligenza artificiale, capace di creare nocumento a beni giuridici di un certo rilievo, come l’integrità morale degli individui.
Infatti, viene introdotta una nuova fattispecie di reato all’art. 612-quater c.p., che punisce “Chiunque, al fine di arrecare nocumento a una persona e senza il suo consenso, ne invia, consegna, cede, pubblica o comunque diffonde l’immagine, un video o la voce, falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità” con la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a cinque anni se dal fatto deriva un danno ingiusto. Sono altresì previste una serie di aggravanti concernenti l’uso dell’intelligenza artificiale agli articoli 61, comma 11-novies, 494 e 501 c.p.
Il testo di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, dovrà superare il vaglio del Parlamento.