Con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024, il Consiglio nazionale forense ha adottato la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso (pubblicata in G.U. n.102 del 3 maggio 2024), introducendo l’art. 25-bis (rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”), che così prevede:
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L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
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Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
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La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Il nuovo articolo recepisce quanto previsto all’interno della Legge sull’equo compenso (L.49/2023), prevedendo misure sanzionatorie e disciplinari a carico degli avvocati che stabiliscano compensi al ribasso, in difformità a quanto previsto dal D.M 147/2022.
Alle conseguenze disciplinari si aggiunge la sanzione civilistica della nullità relativa e di protezione della clausola avente ad oggetto la determinazione del compenso non equo, rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma solo a vantaggio del professionista.
I riflessi dell’intervento giudiziale sul rapporto contrattuale riguardano anche il cliente, il quale, non solo dovrà corrispondere al professionista la differenza tra l’equo compenso determinato giudizialmente e quanto effettivamente pagato, ma anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.
Peraltro, in relazione agli incarichi offerti dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti comunque tenuti all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle recenti pronunce del T.A.R. Veneto n. 632/2024 e del T.A.R Lazio n. 8580/2024 – è da escludere l’incompatibilità tra la nuova legge sull’equo compenso ed il codice dei contratti, poiché l’interpretazione letterale e teleologica della prima depone in modo univoco per la piena applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici e, dunque, non può esserci in concreto alcuna antinomia tra le due discipline.
In sintesi, per non far correre all’Amministrazione il rischio di vedersi condannata a pagare parcelle con i medi tariffari, come conseguenza dell’aver previsto un preventivo nullo (con conseguente responsabilità contabile per il danno erariale), occorrerà attenersi rigorosamente – in sede di pattuizione preventiva – ai minimi tariffari, come detto, potendo solamente prevedere un eventuale ribasso limitatamente alle spese generali.