La Cassazione Civile sezione I, con ordinanza n. 10091/2024, è ritornata sul tema della efficacia probatoria della pec rispetto ai documenti ad essa allegati.
La questione concerne la possibilità di estendere il regime della pec, la quale è idonea a dimostrare l’avvenuto invio e e la ricezione del messaggio in essa contenuto, anche ai documenti eventualmente allegati.
La Cassazione ci è già espressa sul punto, stabilendo che “la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato”
Con l’ordinanza in analisi, il supremo Consesso ha confermato tale orientamento, ribadendo che “la Pec è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità.”