Vizi di legittimità e mere irregolarità: differenze

È questione particolarmente complessa quella che attiene all’esatta individuazione delle mere irregolarità degli atti amministrativi, intendendosi con esse quelle difformità dallo schema legale che non incidono sulla correttezza del processo decisionale dell’Amministrazione né ledono l’interesse di rango primario al cui perseguimento la norma di legge è funzionalizzata.

Il tema assume notevole rilievo pratico dal momento che le mere irregolarità, proprio per la loro inidoneità ad incidere su aspetti sostanziali di un procedimento amministrativo o di una procedura concorsuale, non determinano l’annullamento degli atti amministrativi.

Segnaliamo sul punto un’interessante pronuncia del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con la quale i giudici hanno chiarito che non tutte le violazioni di un Regolamento comunale recante la disciplina delle procedure di reclutamento del personale presso le Pubbliche Amministrazioni sono idonee ad invalidare un’intera procedura concorsuale, occorrendo operare una distinzione tra mere irregolarità inidonee ad inficiare il valido svolgimento di un concorso e vizi idonei a determinare la complessiva caducazione del medesimo.

In particolare, il caso da noi seguito e sottoposto al vaglio del Collegio decidente riguardava l’espletamento di una procedura concorsuale per l’assunzione di due dirigenti amministrativi a tempo indeterminato presso il Comune.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti della procedura concorsuale cui avevano partecipato, sul presupposto che alcune previsioni del bando si ponessero in insanabile contrasto con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e sei servizi.

In particolare, il bando di concorso prescriveva ai candidati di inserire i due elaborati delle prove scritte in buste distinte e autonome, al contrario di quanto prescritto dal Regolamento che, per l’appunto, nel caso di più prove scritte, imponeva di procedere alla riunione in un unico plico dei diversi elaborati dei candidati.

Con la sentenza del 28 maggio 2024, n. 1986, il T.A.R. di Catania, nel rigettare integralmente la domanda proposta, ha ritenuto infondato – tra gli altri – il primo motivo di ricorso, “poiché l’eventuale divergenza tra quanto previsto dal bando e nel regolamento comunale, con riferimento al procedimento propedeutico alla correzione, non incidendo sul rispetto dell’anonimato e sulla par condicio dei candidati, assurge, in ogni caso, a mera irregolarità”.

Negli stessi termini si era già espresso il Collegio in un’ordinanza di rigetto della domanda di sospensione cautelare, chiarendo che a un “sommario esame proprio della fase cautelare […] le censure dei ricorrenti avverso le specifiche previsioni contenute nel bando […] appaiono infondate, o comunque relativa a irregolarità inidonee ad inficiare il valido svolgimento del concorso”.

Dunque la pronuncia in commento, in aderenza con l’impianto difensivo da noi sostenuto, ha affermato che le previsioni contenute nei bandi di concorso, seppur contrarie a quelle contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano l’espletamento dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, non sono sempre tali da inficiare un’intera procedura.

Il Collegio ha infatti negato la sussistenza di qualsivoglia automatismo e ha ribadito a chiare lettere che le violazioni che non alterano la par condicio dei partecipanti né violano l’anonimato, dal momento che consentono comunque all’Amministrazione procedente di selezionare il candidato migliore, non comportano l’annullamento dell’iter selettivo.

Adriana Calcaterra

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Trento con votazione pari a 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo "L’onere della prova dinanzi alla Corte dei conti: ragioni e criticità della diversa gravosità nella responsabilità amministrativa e in quella contabile". Entra subito a far parte dello Studio Giurdanella&Partners e svolge un Tirocinio ex art. 73, D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Catania, Sezione penale G.I.P./G.U.P. Si abilita all'esercizio della professione forense nel 2024. Particolarmente interessata allo studio e all’approfondimento del diritto amministrativo e del diritto della contabilità pubblica.