Decadenza concessione demaniale: quando è inefficace

Sull’inefficacia ex lege dei provvedimenti di decadenza dalle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020

Con una recente pronuncia, il CGARS ha risolto alcuni dubbi interpretativi circa l’ambito di applicazione dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020, norma che ha introdotto la possibilità di definire “in via agevolata” i contenziosi inerenti al pagamento dei canoni nelle concessioni demaniali marittime.

Nel caso posto all’attenzione del CGA, la ricorrente era stata dichiarata decaduta dalla concessione con provvedimento del 2014, in ragione del mancato integrale versamento del canone concessorio dovuto.

Il provvedimento di decadenza era stato ritualmente impugnato davanti al Giudice Amministrativo e, nelle more della decisione, la ricorrente aveva presentato istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi della normativa frattanto introdotta con il citato art. 100 del d.l. n. 104/2020.

Il comma 5 della suddetta disposizione stabilisce infatti che “sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone”.

Il comma 7, poi, prevede che “al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime […] i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti […]mediante versamento” di un importo determinato dalla stessa legge.

Premesso ciò, nella vicenda in esame, l’Amministrazione ha negato alla ricorrente la possibilità di accedere alla speciale procedura di sanatoria, ritenendola inapplicabile al caso di specie per insussistenza dei relativi presupposti.

L’Amministrazione, infatti, ha interpretato le invocate disposizioni dell’art. 100 del D.L. n. 104/2020 nel senso che postulassero un rapporto di concessione in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre, nella fattispecie, il rapporto concessorio era già venuto meno alla data di entrata in vigore della legge, in virtù del provvedimento di decadenza già adottato e la cui efficacia non risultava peraltro sospesa in via cautelare.

La ricorrente, dal canto suo, ha invocato in giudizio l’applicazione della disciplina in questione, al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di definire in via agevolata la controversia, possibilità negata dall’Amministrazione, instando altresì per la declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso vertente sulla decadenza, stante la sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento di decadenza gravato, ai sensi del citato comma 5 dell’art. 100, d.l. n. 104/2020.

Il CGARS ha accolto l’appello, rigettando le tesi dell’Amministrazione, e chiarendo che “ogni procedimento giudiziario pendente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto […] può essere definito, a domanda del concessionario, con il versamento di una determinata somma stabilita dalla citata norma statale, senza che occorra – ai fini della predetta definizione agevolata – alcun previo provvedimento giudiziario cautelare che sospenda gli effetti del provvedimento di decadenza dalla concessione”.

Il Collegio, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto che la citata disposizione trovasse applicazione anche alla controversia in esame, con conseguente integrale inefficacia del provvedimento di decadenza impugnato, per l’effetto dichiarando la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’appellante aveva già ottenuto il bene della vita cui aspirava (ossia la conservazione della concessione demaniale marittima).

Correlativamente, il CGA ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato la definizione agevolata alla ricorrente “sull’erroneo assunto che la stessa società non sarebbe più concessionaria, anche alla luce della sopravvenuta inefficacia (sin dall’entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020) dell’originario provvedimento di decadenza del 2014”.

In sintesi, pertanto, non risulta necessario che il rapporto concessorio sia in corso al fine di invocare l’accesso alla speciale procedura di sanatoria prevista dal d.l. n. 104/2020, potendo questa essere applicata anche in favore di chi abbia perso lo status di concessionario già prima dell’entrata in vigore della legge.

Federico Fazzina

Ha conseguito la laurea magistrale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, discutendo una tesi sul private enforcement antitrust. Nel corso dei propri studi ha svolto un periodo all'estero presso la Copenhagen Business School, approfondendo tematiche relative al diritto e all'economia delle imprese nel contesto internazionale. Nel 2020 entra a far parte dello Studio legale Giurdanella & Partners, occupandosi di diritto amministrativo. Ha maturato una solida esperienza in materia di contratti pubblici, società a partecipazione pubblica, forme di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, Amministrazione digitale, pubblico impiego. È iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania.