Appalti PNRR dopo il 1° luglio 2023: quale procedura?

Il T.A.R. Lazio, sez. III, è intervenuto in materia di procedure ad evidenza pubblica finanziate con fondi PNRR, con sentenza n.14366/2024.

In particolare, il Collegio si è espresso sull’annosa questione riguardante la disciplina cui assoggettare le procedure, finanziate con PNRR e indette dopo il primo luglio 2023, ossia dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Con la sentenza in analisi, il T.A.R. Lazio ha stabilito che tali procedure continuano ad essere sottoposte all’impianto normativo contenuto all’interno del D.L. 77/2021, il quale – a sua volta – fa espresso rinvio a istituti contenuti all’interno del previgente d.lgs. 50/2016.

Il Collegio ha chiarito che il regime giuridico applicabile è facilmente desumibile “sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8 e 226, comm1 e 2 del d.lgs n. 36/2023

La prima delle norme citate, infatti, prevede l’applicazione del predetto D.L. 77/2021, così come convertito, alle procedure finanziate con fondi PNRR, mentre la seconda norma dispone l’abrogazione del d.lgs. 50/2016 a far data dal primo luglio 2023.

Per il T.A.R. Lazio “la lettura sistematica delle cennate disposizioni induce a ritenere che:

– la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere;

– a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette – come quella all’esame – dopo il 1° luglio 2023;

– in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.lgs n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest’ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi;

Per il Collegio, dunque, l’abrogazione del d.lgs. 50/2016 non impedirebbe di applicare alle procedure PNRR istituti in esso disciplinati e richiamati dalla disciplina speciale contenuta all’interno del D.L. 77/2021.

Di fatto, viene ammessa un’ultrattività “limitata” del previgente Codice appalti, ammessa dallo stesso articolo 225, d.lgs. 36/2023, laddove prevede l’applicazione del d.l. 77/2021 alle procedure PNRR.

Eppure, lo stesso T.A.R. Lazio, Sezione Seconda-bis, era addivenuto a una soluzione diametralmente opposta con una sentenza di qualche mese fa (n. 134 del 3 gennaio 2024).

In quell’occasione, il Collegio ha ritenuto determinante il fatto che l’art. 226, d.lgs. 36/2023,  abbia disposto l’abrogazione del d.lgs. 50/2016, determinando la perdita di efficacia dei rinvii operati dal d.l. 77/2021 ad alcuni istituti del previgente codice.

Per la Seconda Sezione-bis, dunque, le procedure PNRR  sarebbero esclusivamente disciplinate dal d.l. 77/2021.

Le impostazioni analizzate sono assai diverse: applicazione di un “corpus normativo” rappresentato dal D.L. 77/2021 così come integrato mediante rinvii al d.lgs. 50/2016 ovvero applicazione della disciplina speciale esclusivamente contenuta all’interno del decreto semplificazioni bis.

Sembra necessario, sul punto, un intervento da parte del legislatore che fornisca interpretazione autentica dell’art. 225, comma 8, d.lgs. 36/2023 e che chiarisca il  perimetro della disciplina contenuta all’interno del d.l. 77/2021.

Redazione

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