Il nuovo d.l. ”Salva Casa” (d.l. 69/2024), così come convertito, ha apportato notevoli modifiche al Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) .
Com’è noto, la materia edilizia rientra tra quelle a competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò ha comportato la necessità di leggi regionali di recepimento del T.U. Edilizia per consentirne l’applicazione sull’intero territorio nazionale.
Con specifico riguardo alla Sicilia, tale recepimento è avvenuto in modo assai singolare, infatti, la legge regionale n. 16/2016 ha effettuato, da un lato, un rinvio dinamico al d.P.R. 380/2001, consentendo l’automatica applicazione della disciplina in esso contenuta e delle successive modifiche; dall’altro lato, la stessa legge regionale 16/2016 ha recepito alcune disposizioni nazionali modificandole a sua volta.
Questo recepimento, che possiamo definire “differenziato”, ha inciso sull’applicazione integrale della riforma contenuta all’interno del D.L. “Salva Casa”.
Infatti, solo alcune misure in esso contenute, le quali apportano modifiche al T.U. Edilizia, troveranno applicazione automatica, mentre per altre sarà necessario l’intervento legislativo ad opera della Regione Siciliana.
Questo è quanto emerge dalla circolare n. 3/2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione, la quale individua specificamente le norme che troveranno immediata applicazione e quelle che non potranno avere applicazione diretta.
In particolare, troveranno applicazione le novità sullo stato legittimo degli immobili, le disposizioni che prevedono deroghe in materia di distanze e sulle tolleranze costruttive.
Tra le misure non immediatamente applicabili, invece, ritroviamo proprio quelle novità che hanno rappresentato il tratto distintivo della riforma introdotta con d.l. 69/2024.
Non sono immediatamente applicabili le novità in materia di edilizia libera né le modifiche apportate all’articolo 34 T.U. Edilizia in materia di “Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”.
Non troverà immediata applicazione neanche il nuovo articolo 34 ter, che riguarda la sanatoria delle costruzione in parziale difformità rispetto a titoli abilitativi precedente al 1977. Proprio rispetto a questo norma, che – lo ribadiamo – rappresenta un novum all’interno del T.U. Edilizia, la circolare ha stabilito che, nonostante si tratti di una novità teoricamente rientrante nel rinvio dinamico operato dalla L. regionale n. 16/2016, la norma non è suscettibile di applicazione immediata in quanto pone problemi di “compatibilità formale e sostanziale con la normativa edilizia regionale”.
La stessa soluzione è stata adottata con riguardo all’articolo 36 bis T.U. Edilizia, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità”.
L’indirizzo contenuto all’interno della circolare desta qualche perplessità, non solo perché di fatto arresta l’applicazione del D.L. “Salva Casa” in territorio siciliano, ma perché impedisce l’applicazione di una modifica al T.U Edilizia in controtendenza con l’articolo 1, comma 1, L. regionale n. 16/2016 che stabilisce che si applicano al territorio regionale il d.P.R. 380/2001 e le sue successive modificazioni.
Infine, vale la pena di sottolineare che, stando alla citata circolare n. 3/2024, la sanatoria prevista dall’articolo 36 bis sarebbe ammissibile per chi costruisce in assenza di permesso di costruire e non invece per chi edifica in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in parziale difformità da essa o dal permesso di costruire.