Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7089/2024, si è recentemente espresso in materia di assistenza scolastica agli alunni disabili.
Il caso concreto riguardava le censure mosse da due genitori alla scelta del Comune di ridurre le ore di assistenza scolastica a favore della figlia (affetta da disabilità) rispetto a quelle previste per il precedente anno scolastico.
La pronuncia, preliminarmente, si incentra sulla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dalla Convenzione Onu sulle persone con disabilità approvata in data 12 dicembre 2006 e ratificata poi dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18; la convenzione ha introdotto il concetto di “accomodamento ragionevole” in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone affette da disabilità e, in particolar modo, devono consentire loro l’accesso all’istruzione a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di pari opportunità.
Anche l’ordinamento italiano garantisce l’effettività del diritto all’istruzione ai soggetti con disabilità, prevedendo una distinzione tra funzioni di assistenza scolastica di cui è responsabile l’istituto scolastico e attività di assistenza finalizzate ad aumentare l’autonomia e migliorare la comunicazione, di cui sono responsabili gli enti locali ( come previsto dall’articolo 13, L. 104/1992).
Un sistema così articolato richiede strumenti di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolti, quali gli accordi di programma.
Con specifico riguardo al settore dell’istruzione, la disciplina di riferimento è senz’altro il d.lgs. 66/2017, il quale detta regole dettagliate in materia di piano educativo individualizzato (di seguito, PEI).
Il predetto documento è elaborato dal cd. GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione), composto da docenti, soggetti specializzati, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il minore interessato; tale gruppo lavora con l’obiettivo di esaminare e predisporre tutti gli elementi essenziali dell’attività scolastica del minore: dalle modalità di valutazione alle misure igienico-sanitarie da adottare.
Una volta predisposto il PEI, sarà il Dirigente scolastico a stabilire effettivamente le misure di sostegno e, conseguentemente, a richiedere le risorse necessarie all’Ufficio regionale scolastico (URS); con riguardo, invece, alle misure di sostegno diverse da quelle didattiche – come già detto – la loro predisposizione sarà compito degli Enti locali.
Il caso concreto all’attenzione del Consiglio di Stato era tutto incentrato sul valore vincolante o meno del contenuto del PEI.
In particolare, per gli appellanti, tanto il Dirigente scolastico, quanto il Comune sarebbero vincolati al PEI nel predisporre le misure di sostegno scolastiche e non.
Il Collegio, tuttavia, non ha sposato questa impostazione, rilevando che la normativa di settore lascia intendere che il contenuto del PEI ha valore di mera proposta che dovrà successivamente essere vagliata dal Dirigente scolastico e dall’Ente locale competente.
Dunque, con riferimento alle censure specificamente mosse alla nota comunale dagli appellanti, il Consiglio di Stato ha stabilito che “residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all’insieme complessivo delle misure richieste) e, dall’altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata.”
Il Collegio ha ritenuto, dunque, che dalla lettura della normativa in materia, e in particolar modo dalla lettera dell’articolo 3, comma 5, d.lgs. 66/2017, emerga la facoltà del Comune di predisporre le misure di sostegno, anche discostandosi dal PEI, tenendo conto di plurimi fattori, tra cui la disponibilità di sufficienti risorse economiche.
Del resto, così come chiarito dal Consiglio di Stato, il diritto all’inclusione scolastica, pur rientrando nel novero dei diritti fondamentali della persona, si caratterizza per essere finanziariamente condizionato, così come quello alla salute.
Da ciò discenderebbe la natura discrezionale del provvedimento dell’Amministrazione comunale, la quale è chiamata a contemperare esigenze eterogenee tra di loro.
La decisione è sicuramente destinata a far parlare di sé, come sta già accadendo, poiché ha delle ricadute concrete di non poco momento.
Parlare di diritto finanziariamente condizionate rischia di legittimare l’idea che la realizzazione dell’inclusione scolastica dei soggetti con disabilità dipenda esclusivamente dal luogo in cui si trovano e dalle sue disponibilità finanziarie, il che equivarrebbe ad ammettere che un diritto, pur rientrando nel novero di quelli fondamentali, abbia applicazione disomogenea sul territorio nazionale.