Il Consiglio di Stato sul soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio è un istituto ispirato al principio del favor partecipationis e, se vogliamo, ai più generali principi di buona fede e collaborazione, cui è ispirato il rapporto tra P.A. e cittadino secondo l’articolo 1, comma 2 bis, L. 241/1990.

Il Consiglio di Stato, V sezione, si è di recente pronunciato, con sentenza n. 6875/2024, in materia di soccorso istruttorio.

In particolare,  il Collegio della Quinta sezione, richiamando un suo precedente del 2023, ha ribadito che esistono tre forme di soccorso istruttorio, ossia:

“a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.

Il minimo comune denominatore delle diverse tipologie di soccorso istruttorio è rappresentato dall’impossibilità di ovviare a carenze attinenti all’offerta economica o tecnica, nel rispetto  della par condicio tra gli operatori economici in gara.

Le prime due tipologie di soccorso istruttorio intervengono nel caso in cui l’operatore economico abbia mancato di allegare determinati documenti amministrativi.

Il soccorso integrativo opera dal punto di vista quantitativo, consentendo al concorrente di ovviare al deficit di documentazione (diversa da quella attinente all’offerta economica); il soccorso sanante, invece, interviene sul piano qualitativo, permettendo all’operatore di integrare la documentazione o correggere mere irregolarità o inesattezze.

Infine, il soccorso istruttorio in senso stretto rappresenta uno strumento di ulteriore confronto tra S.A. e operatore economico, finalizzato a superare eventuali ambiguità, senza che ciò si traduca nella possibilità per il concorrente interpellato di modificare l’offerta economica o quella tecnica.

Redazione

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