L’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a impedire qualsiasi tipo di intervento sul territorio.
Questo è il principio che emerge da una recente pronuncia della prima sezione del T.A.R. Catania – la sentenza n. 2982/2024 – resa nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento della Soprintendenza.
In particolare, una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva inoltrato un’istanza autorizzatoria, ex artt. 43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, ricevendo il diniego da parte della Soprintendenza competente.
La società, dunque, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza contestando plurimi profili di illegittimità.
Per quanto qui di interesse, assumono particolare valore le doglianze relative all’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza e illogicità della motivazione.
Il T.A.R. Catania ha condiviso la ricostruzione di parte ricorrente, rilevando l’assenza di adeguata valutazione delle circostanze di fatto da parte dell’Amministrazione oltre alla insufficienza della parte motiva del provvedimento.
A tal proposito, il Collegio ha chiarito che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non solleva l’Amministrazione dall’obbligo di motivare l’eventuale diniego di autorizzazione a costruire sul territorio gravato da vincolo, specie quando si tratti di interventi aventi notevole interesse pubblico.
Con la pronuncia in analisi, dunque, il T.A.R. Catania ha ribadito che, in presenza di plurimi interessi aventi pari rilevanza pubblica, l’Amministrazione è tenuta a esercitare quell’attività di contemperamento e bilanciamento tra esigenze diverse, che rappresenta, del resto, il cuore dell’azione amministrativa.
Il predetto processo di bilanciamento deve essere poi condensato all’interno della motivazione del provvedimento, non solo in ossequio all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3 L. 241/1990, ma a tutela del diritto costituzionale di difesa del privato che sarebbe leso ove il destinatario del provvedimento non possa conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.
La decisione del T.A.R. Catania, come ha sottolineato il Collegio, trova riscontro nel costante orientamento secondo cui “l’esistenza di un vincolo paesaggistico, in special modo qualora si verta in tema di opere di pubblica utilità come nel caso di specie … non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela essendo necessaria, come ripetutamente affermato in sede giurisprudenziale, una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate” (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2749).
Anche sul piano sovranazionale è possibile rinvenire alcuni indirizzi che, in materia, pur ammettendo la possibilità di contemperare le esigenza di tutela del territorio con altri interessi generali, prevedono che l’Amministrazione sia tenuta a “giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati” (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE).