La Cassazione, con ordinanza n. 20293/2024, si è recentemente pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada.
La disposizione prevede l’obbligo per il Comune che assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di garantire, nella stessa zona o in aree circostanti, una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tuttavia, il predetto obbligo viene meno nelle zone pedonali, in quelle a traffico limitato e nelle aree rientranti nella categoria “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta di aree in cui insistono edifici di particolare rilievo storico-culturale, “e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”
Rispetto a quest’ultima ipotesi, ossia alle zone di particolare rilevanza urbanistica, qualora il Comune scelga di derogare all’obbligo genericamente previsto dall’articolo 7, comma 8, prima parte, c.d.s., dovrà provvedere a fornire adeguata motivazione basata sulle particolari condizioni del traffico.
Nel caso concreto posto all’attenzione della Corte di Cassazione, un automobilista, sanzionato per aver lasciato in sosta la propria automobile senza esporre il ticket, aveva impugnato la multa innanzi al Giudice di pace, lamentando il numero limitato di stalli liberi nelle vicinanze.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, il quale è stato successivamente accolto dal Giudice d’appello che ha ritenuto esistente l’obbligo di motivare la scelta di non prevedere stalli liberi in numero adeguato.
La vicenda giudiziaria si è conclusa innanzi ai Giudici di legittimità.
La Corte ha sottolineato che l’automobilista multato aveva posteggiato in zona rientrante nella categoria “A” secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444; rispetto a questa tipologia di aree non sussiste, invero, alcun obbligo motivazionale, poiché “il requisito delle esigenze particolari è considerato ontologicamente esistente in ragione delle peculiari caratteristiche di esse, essendo a queste già attribuito ex lege per scelta legislativa, sicchè è sufficiente la loro inclusione nelle relative zone per esonerare il comune da responsabilità in caso di mancata previsione di zone di libera sosta…”.
Dunque, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo motivazionale sussiste solo rispetto alle zone di particolare rilevanza urbanistica, per le quali la Giunta comunale, per far valere la deroga all’obbligo ex articolo 7, comma 8, c.d.s., deve prevedere adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui tali zone sono contraddistinte da particolari esigenze e da peculiari condizioni di traffico.