Intelligenza Artificiale e diritto d’autore: prime pronunce

La creazione di un set di dati da utilizzare per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, può essere considerata ricerca scientifica, anche se non è immediatamente correlata ad un aumento di conoscenza, in quanto è un lavoro fondamentale che consente di acquisire conoscenze in un momento successivo.

Questo è quanto emerge da una recente sentenza della Corte regionale di Amburgo, adita da un noto fotografo che aveva lamentato l’utilizzo di alcune sue foto da parte di un’organizzazione non profit che si occupa di raccogliere, principalmente dal web, immagini al fine di classificarle; si tratta di un’attività prodromica all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

A livello normativo, tale attività consiste nel “text and data mining (TDM)”, definito dall’art. 2 della Direttiva 2019/790 come “qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni”.

La stessa direttiva precisa che i titolari di diritti sulle immagini coinvolte nel “text and data mining” possono esercitare il diritto di “opt out” ossia impedire lo sfruttamento delle loro opere.

Tuttavia, nella vicenda posta all’attenzione della Corte di Amburgo, i giudici hanno fatto prevalere la finalità scientifica dell’attività svolta dall’organizzazione convenuta sul diritto d’autore del fotografo.

Il fondamento giuridico di questa decisione è rintracciabile nell’art. 3 della Direttiva 2019/790, in base al quale esiste un’eccezione ai diritti d’autore per le riproduzioni e le estrazioni di dati protetti effettuate da organismi di ricerca a fini di ricerca scientifica.

Dal canto suo, il fotografo, ha contestato che l’organizzazione che si è avvalsa delle sue fotografie avesse operato in virtù di rilevanti interessi economici, ma per la Corte questa obiezione non è stata affatto dirimente.

Per i Giudici di Amburgo, difatti, ciò che rileva ai fini dell’operatività dell’eccezione di cui all’articolo 3 Dir. 2019/790 sarebbe la natura dell’attività svolta e non la natura dell’ente che la svolge o i finanziamenti di cui si serve.

Sebbene si tratti solo di un’unica pronuncia, la sentenza potrebbe fornire le argomentazioni giuridiche necessarie a giustificare la scelta di grandi imprese di affidare l’attività di reperimento di set di addestramento ad organizzazioni non profit, così da aggirare il problema della tutela del diritto d’autore.

Redazione

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