Dal primo ottobre 2024 entra in vigore il sistema della c.d. “patente a crediti edilizia”, che costituisce il nuovo sistema di certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08.
Si tratta di una delle principali novità introdotte dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024 (cd. “Decreto PNRR 4”), il quale ha modificato, per quanto qui di interesse, l’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008.
Alla disciplina di rango primario si affianca il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2014, n. 132 (pubblicato in G.U. n. 221 del 20 settembre 2024) recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma terzo, d.lgs. 81/08.
Quanto alla patente, la predetta norma – così come novellata – prevede che essa sia rilasciata, mediante procedimento telematico, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; i soggetti interessati sono unicamente le imprese e i lavoratori autonomi attivi in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/08, mentre sono esclusi i prestatori di attività di natura intellettuale o le aziende in possesso di certificazione SOA di categoria pari o superiore alla terza.
La norma prevede, in particolare, una serie di requisiti da possedere ai fini del rilascio della patente:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente;
- certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17 bis del D.Lgs. 241/1997;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
Ciascun soggetto possiede inizialmente trenta punti all’interno della patente, ma si tratta di un punteggio che può essere decurtato o aumentato a seconda delle circostanze.
In particolare, gli interessati possono ottenere un incremento fino a un massimo di cento punti secondo criteri specificati dal predetto decreto n. 132/2024.
Allo stesso modo, il punteggio sarà decurtato nel caso in cui siano riscontrate violazioni degli obblighi di sicurezza; in particolare, l’operatore economico che lavora senza patente sarà destinatario di una sanzioni che partono da un minimo di 6000 euro, oltre al divieto di partecipare a commesse pubbliche per un periodo di sei mesi.
La disciplina prevede inoltre una sanzione amministrativa anche a carico del committente che non abbia accertato il possesso della patente in capo alle imprese esecutrici, al fine creare un circolo virtuoso che spinga i committenti a selezionare la propria controparte contrattuale sulla base delle risultanze della patente a crediti.
Il 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare che disciplina dettagliatamente il processo di rilascio della patente e la fase successiva.
In particolare, il documento si sofferma sulle procedure di indagine a seguito di infortuni o incidenti mortali sul luogo di lavoro, a seguito dei quali l’ispettorato nazionale del lavoro potrebbe sospendere in via cautelare della patente per un massimo di dodici mesi.
La circolare dà conto, infine, anche della possibilità di ricorrere avverso tale sospensione dinanzi la “Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento”.
Solo l’applicazione pratica della disciplina brevemente analizzata potrà dar prova della efficacia della patente edilizia, ma sin da ora può rilevarsi che si tratta di un sistema che privilegia la regolarità formale delle aziende, senza assicurare un controllo effettivo sul possesso dei requisiti certificati mediante la patente o sull’effettiva attività di formazione svolta all’interno delle aziende.