Buona fede e dovere di comunicazione negli appalti

Segnaliamo una recente pronuncia del TAR Marche, la sentenza n. 799/2024, in materia di appalti.

Il caso concreto riguardava una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio-sanitaria.

In particolare, uno dei concorrenti ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, contestando l’assenza in capo all’impresa prima classificata e alle altre che lo precedevano in graduatoria di un requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione alla c.d. white list.

Difatti, il ricorrente ha fatto notare che la L. 190/2012 (artt. 52 e ss) richiede l’iscrizione alla white list di coloro che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti relativi a settori che il legislatore ha qualificato “sensibili”, ossia maggiormente esposti alle infiltrazioni mafiose.

Dunque, la mancata previsione del predetto requisito di partecipazione e la successiva aggiudicazione a un operatore non iscritto alla predetta white list avrebbe costituito, secondo il ricorrente, violazione degli artt. 52 e ss L. 190/2012 e degli artt. 94 e ss d.lgs. 36/2023.

Sennonché, il Collegio non ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, non condividendo la qualificazione dei servizi oggetto della procedura aperta alla stregua di “servizi sensibili”.

Nell’argomentare il rigetto del ricorso, il TAR Marche ha altresì ricordato che è onere dell’operatore economico che si avveda, durante lo svolgimento della gara, di un potenziale conflitto tra lex specialis e una norma imperativa di segnarlo immediatamente alla stazione appaltante in modo che: “i) l’amministrazione possa eventualmente correggere il bando o il disciplinare; ii) gli altri concorrenti, se ciò è possibile, siano messi in condizione di integrare la domanda di partecipazione e/o l’offerta.”

Questa soluzione si coniuga con il principio di buona fede cui devono ispirarsi i rapporti tra le imprese e le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del nuovo Codice degli appalti.

La comunicazione tempestiva da parte dei concorrenti di eventuali contrasti tra la lex specialis e norme imperative concorre a evitare quella che il Collegio ha definito “caccia all’errore” con la conseguente “proliferazione di ricorsi molto spesso affidati a censure di ordine meramente formale”.

A tal fine, ha precisato il TAR Marche, non basta la mera richiesta di chiarimenti, ma è necessario che venga stabilita una interlocuzione chiara ed efficace tra operatore economico e amministrazione aggiudicatrice.

Redazione

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