Il compenso del collegio consultivo tecnico

La dibattuta tematica delle attività minime richieste ai fini dell’erogazione del compenso del collegio consultivo tecnico ha recentemente trovato risposta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto luce sulla questione attraverso il chiarimento reso dal Servizio Supporto Giuridico n. 2680/2024, titolato ‘Compenso fisso del CCT – attività minime richieste’.

Il chiarimento nasce da un dubbio interpretativo concernente l’applicabilità delle attività minime previste dell’art. 7.2.1 del decreto n. 12/2022 del MIMS a tutte le procedure di gara o solamente a quelle finanziate attraverso il PNRR e il PNC.

La norma stabilisce che il compenso del CCT è composto da una parte fissa ed una variabile. La corresponsione della parte fissa è subordinata al raggiungimento di alcuni requisiti minimi fissati dal decreto. In particolare, l’“adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2. per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari”.

Il parere reso dal Ministero chiarisce che “in base alla previsione di cui al punto 7.2.1., lett. a) delle Linee guida ministeriali, in forza del rinvio a quanto stabilito al precedente punto n. 4.2.1, l’erogazione della parte fissa del compenso è subordinata allo svolgimento di almeno quattro riunioni esclusivamente per gli appalti PNRR/PNC”. Si tenga presente che le attività di cui al punto 4.1.2 sono “le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’ambito del PNRR e del PNC”, per le quali il CCT “è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori e a formulare osservazioni”. Pertanto, tale requisito non è richiesto per le procedure che esulano dai finanziamenti del PNRR e del PNC.

Infine, si evidenzia che il testo dell’imminente correttivo appalti prevede che “i componenti [del collegio consultivo tecnico] hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo”, previsione precedentemente assente nel Codice dei contratti pubblici.

Giorgio Vasta