Il sindacato sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche

La Cassazione chiarisce il riparto di competenze tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo

Segnaliamo la sentenza n. 30220/2024 della Cassazione civile a Sezioni Unite sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni.

Giova premettere che la giurisdizione su tale ambito originariamente apparteneva al giudice amministrativo, sennonché con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stata attribuita alle sezioni riunite della Corte dei conti.
Tuttavia, con l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, il legislatore, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c., ha limitato la giurisdizione del giudice contabile “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

Secondo le amministrazioni ricorrenti la lettera della norma consentirebbe di riaffermare la giurisdizione del giudice amministrativo per gli ulteriori profili contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con sentenza n.17/2023.

Preliminarmente, la Corte ha ricordato che l’elenco ISTAT rappresenta uno strumento statistico di fondamentale importanza per l’Unione Europea, poiché assolve all’obbiettivo di consentire una corretta e comparabile analisi delle situazioni economiche di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per garantire il rispetto degli obbiettivi di bilancio e l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, ex art. 126 TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Il raggiungimento di questi obbiettivi è imposto a tutte le pubbliche amministrazioni (L. 243/2012) e proprio a tal fine l’ISTAT redige annualmente un elenco individuando le amministrazioni s inserite nel conto economico in base al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC10)

Tuttavia, nel tempo l’elenco ISTAT ha assunto una funzione non più soltanto contabile, giacché da esso discendono effetti differenti a seconda della normativa richiamata per la sua applicazione.
La giurisprudenza amministrativa e contabile ha ritenuto che l’inclusione nell’elenco ha natura provvedimentale ( ex multis v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5617/2015; Corte dei conti – sezioni riunite, n. 7/2013 che hanno sul punto affermato trattarsi di “accertamento costitutivo”, ravvisandovi “margini di discrezionalità tecnica, richiedente il “possesso di conoscenze specialistiche”).
Da quanto precede discende la necessità di una verifica giudiziale sulla corretta compilazione dell’elenco ad opera di ISTAT.

Si è già detto che, con l’art. 23-quater del d.l.137/2020 il legislatore sembra esser intervenuto a riperimetrare la giurisdizione del giudice contabile, rimettendogli la sola verifica della corretta applicazione della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa pubblica.
Sul punto, le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno osservato che con la predetta novella legislativa ha escluso la possibilità per i giudici contabili “di statuire in modo vincolante a fini diversi da quelli relativi della normativa nazionale”, escludendo per il ricorrente “la disponibilità di mezzi di tutela, quali l’annullamento (produttivo di effetti erga omnes) o la disapplicazione a garanzia di altri effetti/fini, tra cui, quelli del diritto Ue.”

Da ciò, per la Corte dei Conti discenderebbe l’incompatibilità con l’ordinamento europeo dell’articolo 23 quater d.l. 137/2020 giacché:
a) determinerebbe, per la natura “esclusiva” della giurisdizione contabile ex art. 11, comma 6, c.g.c. e per l’inesistenza di una giurisdizione generale dell’autorità giurisdizionale amministrativa per l’annullamento degli atti, “l’insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari” dell’elenco ISTAT;
b) in ogni caso, violerebbe il principio di autosufficienza del ricorso non potendo il soggetto interessato limitarsi a “proporre un unico ricorso per vedere esaminata la sua domanda”.

La Corte di Cassazione , da un lato, ha condiviso lettura fornita dalla Corte dei Conti circa la portata restrittiva dell’articolo 23 quater sulla giurisdizione contabile, ma, dall’altro, non ha avallato la conclusione circa l’inesistenza di uno strumento giurisdizionale di tutela a favore dei cittadini.

Difatti, come affermato dalla Corte Costituzionale la giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica”, come prevista dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, è dotata non di una “assoluta”, ma solo di una tendenziale generalità, da ciò discenderebbe la persistenza di una competenza generale e residuale del giudice amministrativo per il sindacato di atti aventi natura provvedimentale quale è, appunto, l’elenco ISTAT.

La Cassazione, dunque, ha affermato che “A fronte della «contrazione» dell’ambito della giurisdizione, pertanto, si deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione del giudice amministrativo chiamato, nell’ambito della sua generale giurisdizione di legittimità disciplinata dall’art. 7 c.p.a … ad operare il vaglio della legittimità dell’azione amministrativa e la tutela degli interessi legittimi alla luce degli usuali vizi del provvedimento, riconducibili alla incompetenza, all’eccesso di potere ed alla violazione di legge.”

La Cassazione ha altresì superato l’argomentazione della carenza di autosufficienza del ricorso eventualmente proposto per l’annullamento dell’elenco, giacché non sarà necessaria la contestuale proposizione di un ricorso innanzi alla Corte dei Conti.

Infatti, ha ribadito il Collegio “la tutela giurisdizionale di annullamento è attribuita al solo giudice amministrativo, con la conseguente autosufficienza, sotto questo profilo, del ricorso al medesimo proposto, senza necessità – in coerenza con i principi affermati dalla Corte di giustizia – di una duplicazione dei ricorsi.”

Redazione

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