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E’ stato emozionante.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, lo scorso 7 febbraio, ha inaugurato a Palermo, per la prima volta, l’anno giudiziario, alla presenza del presidente della Repubblica (tra i presenti anche il presidente Luigi Maruotti, la precedente presidente del CGA, Rosanna De Nictolis, altri presidenti di sezione del Consiglio di Stato, tra cui Luigi Carbone e i presidenti dei TAR siciliani, Salvatore Veneziano e Pancrazio Savasta).
Fino all’anno precedente, lo ricordiamo, la prassi era che l’inaugurazione dell’anno giudiziario, per la giustizia amministrativa di secondo grado, avvenisse una sola volta, a Roma, in Consiglio di Stato.
Come ha ricordato l’attuale presidente, Ermanno De Francisco, il C.G.A., “pur essendo di certo una sezione del Consiglio di Stato… a ben vedere non è una sezione del Consiglio di Stato in tutto e per tutto uguale alle altre”.
E ciò, rileva De Francisco, perché la sua esistenza deriva da fonte costituzionale (articolo 21 Statuto regionale siciliano, recepito dalla legge costituzionale 2/1948) e le sue norme di attuazione hanno valore “sub costituzionale o super primario”; peculiarità rafforzata dall’avere al proprio interno una sezione giurisdizionale e una sezione consultiva, con composizioni -entrambe- del tutto peculiari.
Interessante il passaggio sull’osservanza delle decisioni dell’Adunanza Plenaria da parte del C.G.A., ritenute certamente vincolanti, se adottate con 15 componenti, ai sensi dell’articolo 10 comma 4 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano (d. lgs. 373/2003), al contrario considerate solo autorevoli precedenti, se adottate con 13 componenti, in base all’art. 99 del c.p.a.
Viene condivisibilmente auspicato il ritorno alla (almeno tendenziale) gratuità del ricorso straordinario, che, nella forma del ricorso al Presidente della Regione Sicilia, ha pure fondamento costituzionale, essendo previsto dall’art. 23 dello Statuto.
Di rilievo, il commento sulla piena sindacabilità delle scelte discrezionali dell’amministrazione, attraverso il necessario e attento esame, da parte del giudice, dei profili dell’eccesso di potere:
“il sindacato sull’eccesso di potere consiste appunto nel verificare (non già se la legge consentisse di fare quella cosa, perché ciò attiene al diverso profilo della violazione di legge, bensì) se ciò che l’amministrazione ha fatto l’abbia fatto bene, cioè proporzionatamente e ragionevolmente”.
Infine, sulla dequotazione dei vizi formali:
Appare perciò un malinteso senso di ‘sostanzialità’ della tutela ad aver mosso la giurisprudenza verso una diffusa e generica ‘dequotazione’ dei vizi c.d. formali del procedimento a mere irregolarità non invalidanti (con una forse eccessiva dilatazione interpretativa dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 241 del 1990) (…) (che, se poi il giudice della “dequotazione” dei vizi c.d. formali aggiunge anche la propria timidezza nel sindacare l’eccesso di potere, si rischia tendenzialmente l’azzeramento della tutela concretamente somministrata)”.
Sul sito della giustizia amministrativa verrà pubblicato il testo integrale della relazione del presidente De Francisco (non appena verrà inserito il nuovo link – ora inesistente – alle inaugurazioni del CGA di Palermo).