[Focus sulla pubblicizzazione dell’avvio della “consultazione” nelle procedure negoziate sottosoglia (comma 2-bis dell’art. 50 del Codice dei contratti, introdotto dal d.lgs. n. 209/2024). Ci si chiede se debba precedere l’indagine di mercato o invece l’avvio del vero e proprio confronto selettivo; se infine debba consistere in una semplice segnalazione dell’attivazione della gara, senza indicare i nomi dei soggetti invitati]
Le stazioni appaltanti devono evidenziare con apposito avviso sul loro sito l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo.
Il decreto correttivo ha infatti inserito nell’art. 50 del codice dei contratti pubblici il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) della stessa disposizione che disciplina i moduli semplificati per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sottosoglia.
Il particolare dato normativo non incide sul quadro di regolamentazione delle modalità di pubblicizzazione delle indagini di mercato e della costituzione degli elenchi per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, che ha precisa configurazione negli articoli 2 e 3 dell’allegato II.1. del codice.
Al fine di assicurare piena attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza, infatti, le stazioni appaltanti, nel caso di individuazione degli operatori facendo ricorso a una specifica indagine di mercato, devono pubblicare un avviso sul proprio sito istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici (bdncp) gestita da Anac, che riconduce tutti gli avvisi alla piattaforma di pubblicità a valore legale (pvl). L’obbligo è il medesimo anche per l’avviso relativo alla costituzione di un elenco di operatori economici dal quale individuare quelli da invitare.
Sia nell’uno che nell’altro caso, le due forme di pubblicità legale sono collegate attraverso un link che, evidenziato nelle sezioni specificative della piattaforma Anac, rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale della stazione appaltante.
La nuova disposizione introdotta nell’art. 50 del Codice dal d.lgs. n. 209/2024 potrebbe prestarsi a un’interpretazione rafforzativa del sistema di pubblicità legale, volta a consentire l’evidenziazione nel sito dell’avvio della procedura di individuazione degli operatori economici, risultando in tal caso funzionalizzata alle sole indagini di mercato.
Tuttavia la connessione con il dato letterale presente nelle lettere c), d) e e) del comma 1 dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 (tutte le disposizioni che regolano le procedure selettive nella forma della procedura negoziata senza bando per le linee di acquisizione degli appalti di lavori, servizi e forniture in ragione di differenziazioni macro-tipologiche e di fasce di valore) conduce un’interpretazione più focalizzata sull’avvio del confronto competitivo vero e proprio.
In tutte e tre le previsioni normative, infatti, viene ad essere stabilito che la procedura negoziata si concretizza previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Il dato normativo separa infatti la fase preliminare di individuazione degli operatori economici da invitare (mediante indagine di mercato per singolo percorso o con acquisizione dall’elenco costituito) dalla fase di confronto competitivo, codificata proprio come consultazione.
Il neo-introdotto comma 2-bis, determinando l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale della stazione appaltante un avviso sull’avvio della “consultazione”, connette la particolare forma di pubblicità specifica all’attivazione della procedura di gara nella quale sono coinvolti gli operatori economici individuati.
La finalizzazione della disposizione sembra porsi in una logica di evidenziazione necessaria dell’avvio del confronto selettivo vero e proprio, in connessione con altre disposizioni introdotte nel codice e finalizzate ad attestare i passaggi di sviluppo delle procedure in rapporto alle tempistiche per le fasi intermedie.
La pubblicizzazione dell’avvio delle singole procedure di gara consente peraltro agli operatori che abbiano presentato manifestazione d’interesse nell’ambito dell’indagine di mercato, ma non siano stati invitati, di aver riscontro dello sviluppo successivo (pur dovendo considerare che l’indagine stessa non è impegnativa, quindi la stazione appaltante potrebbe decidere di non dare corso alla gara).
La necessità di rispettare i vincoli di riservatezza sull’identità dei singoli operatori economici invitati alla procedura, dettati dall’art. 35, comma 2, lett. b) del codice per l’elenco degli operatori invitati (non accessibile sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) rende l’avviso previsto dal comma 2-bis dell’art. 50 una semplice segnalazione dell’attivazione della gara, concretizzatasi nell’invio delle lettere di invito.