A distanza di due giorni dall’avvio dell’applicazione del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, la Commissione europea ha pubblicato un corposo documento (140 pagine) contenente le linee guida sull’applicazione dell’art. 5 del regolamento, dedicato alle pratiche di IA vietate.
L’ art. 5 dell’AI Act, applicabile dal 4 febbraio, proibisce, in sintesi, otto pratiche:
-manipolazione e inganno dannosi basati sull’intelligenza artificiale
-sfruttamento dannoso delle vulnerabilità basato sull’intelligenza artificiale
-punteggio sociale
-valutazione o previsione del rischio di reato individuale
-scraping non mirato di materiale Internet o CCTV per creare o espandere database di riconoscimento facciale
-riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici
-categorizzazione biometrica per dedurre determinate caratteristiche protette
-identificazione biometrica remota in tempo reale per scopi di applicazione della legge in spazi accessibili al pubblico.
L’articolo 96 dell’AI Act prevede che la Commissione adotti apposite linee guida sull’applicazione delle regole relative alle superiori pratiche vietate.
Si tratta di orientamenti non vincolanti. L’interpretazione dei divieti, da parte della Commissione, non vincola infatti i destinatari, come invece accade per le interpretazioni della normativa compiute dalla Corte di giustizia.
L’AI Act prevede in particolare che, nel pubblicare tali orientamenti (sempre aggiornabili), la Commissione presti particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal regolamento, “tenendo debitamente conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto in materia di IA”.
La Commissione, nel pubblicare le odierne linee guida, attualmente solo in lingua inglese, precisa che saranno adottate formalmente, solo in data successiva, quando saranno disponibili in tutte le versioni linguistiche. E’ solo da quel momento che le linee guida saranno applicabili (al momento sono dunque da ritenere al pari di una bozza).