“Le previsioni regolamentari in materia [di volantinaggio] possono ritenersi riconducibili alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione ed al decoro urbano, ben potendo l’Amministrazione prevenire la diffusione incontrollata di materiale cartaceo nelle strade comunali ed in prossimità delle abitazioni”.
Lo ha affermato il Tar Catania, con sentenza della sua prima sezione, 18 febbraio 2025 n. 641 (presidente estensore Dato).
Il TAR ha richiamato, sul punto, una pronuncia del Tar Toscana (sez. III, 28 giugno 2021, n. 990), che aveva così stabilito:
(…) In relazione al contestato divieto di “distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e degli altri tipi di veicoli”, nonché al divieto di consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle automobili durante la circolazione ed in prossimità di incroci (…) in relazione al divieto di affissione sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi e su mura (…) la modifica regolamentare è strettamente riconducibile alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione ed al decoro urbano, ben potendo l’amministrazione prevenire la diffusione incontrollata di materiale cartaceo nelle strade comunali ed in prossimità delle abitazioni”.
Il Tar Catania dà nello stesso tempo atto che “i poteri dell’Amministrazione in materia non sono così ampi, anche perché nella sostanza trattasi di attività essenzialmente libera”, richiamando un’affermazione contenuta nella pronuncia del TAR Bari (sez. III, 30 settembre 2021, n. 1411), che così, a completamento, concludeva:
“(…) Con riguardo ai fenomeni di abuso del volantinaggio (…) deve ritenersi, comunque, salva la facoltà del Comune di rideterminarsi, per meglio regolamentare e disciplinare quelle attività di volantinaggio, delimitando in modo rigoroso e stringente le zone in cui esse siano del tutto vietate (…)”.
In sintesi, la disciplina regolatoria comunale non potrà essere né generica né eccessivamente limitativa, potendo per il resto il Comune intervenire legittimamente in materia, con atti puntualmente istruiti e motivati, a tutela della sicurezza della circolazione e del decoro urbano.