La relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario al Tar Catania, da parte del presidente Savasta (qui un breve resoconto), è stata l’occasione per una sintesi sulle novità introdotte dal decreto correttivo appalti, in vigore dallo scorso 31 dicembre.
E’ utile riportare, di seguito, la parte dell’intervento dedicata al tema (il grassetto è redazionale):
(…) “Certamente, tra le novità del 2024, va altresì segnalato il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante ‘Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36’.
Senza voler esaminare le notevoli integrazioni e modifiche al Codice, volendo fornire delle pillole su alcune delle novità, va evidenziato l’intervento nell’ambito della digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i processi legati ai contratti pubblici, anche con l’implementazione di strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, con l’intento di rendere i processi ancora più efficienti.
Con modifiche all’art. 60 del Codice e l’introduzione del nuovo Allegato II.2 bis, è stato chiarito il rapporto tra la revisione dei prezzi e il principio di equilibrio contrattuale. In particolare, soglia di rischio contrattuale per i lavori pubblici è stata abbassata dal 5% al 3%, mentre quella di compensazione per eventuali eccedenze è stata innalzata dall’80% al 90%.
Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture, sono stati previsti due diversi meccanismi di revisione.
Con la modifica del comma 2 dell’articolo 11, è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche in tutte le fasi della gara, compresi i documenti iniziali e la decisione di contrarre. Questa nuova estensione, introdotta dall’Allegato I.01, si applica anche agli affidamenti diretti.
Le modifiche esaminate mirano a rafforzare la protezione dei lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più precise sull’applicazione dei CCNL e introducendo criteri più severi per verificare l’equivalenza delle tutele garantite.
Il Correttivo interviene, altresì, su taluni aspetti propri della fase esecutiva dell’appalto, intervenendo, ad esempio, sull’articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, precisando ulteriori circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l’esecuzione di un’opera.
Inoltre, il Correttivo chiarisce, intervenendo sempre sull’art. 120, quali variazioni al progetto non sono considerate sostanziali, purché rimanga integro il rispetto della funzionalità dell’opera.
Il Correttivo modifica anche gli articoli 216 e 217 del Codice, in merito ai pareri e alle determinazioni del CCT, mirando a rafforzarne il ruolo, rendendo obbligatoria la sua pronuncia in caso di iscrizione di riserve, proposte di variante, risoluzione contrattuale o qualsiasi altra controversia tecnica durante l’esecuzione del contratto.
Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di pronunce del Collegio anche in caso di “dispute” tecniche, non solo in caso di vere e proprie “controversie”.
Tanto mira a far intervenire il CCT, con evidente intento deflattivo del contenzioso, prima che emergano divergenze rilevanti per l’esecuzione del contratto, evitando che si trasformino in conflitti veri e propri.
Va segnalata, altresì, la novità introdotta, sotto il profilo processuale, dall’art. 1, comma 813, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di Bilancio, che, in modifica del comma 5 dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2, ha stabilito che «Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l’importo di cui al comma 5 tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata».
Ciò significa, per un verso, che potremmo assistere a ricorsi “infiniti”, sanzionabili, seppur indipendentemente dall’esito sfavorevole, il che costituisce in effetti una rilevante novità, soltanto in chiusura del giudizio.
Certamente la disposizione, introducendo una sorta di sanzione, non mi sembra sia orientata al criterio di sinteticità che deve accompagnare il processo, restando preferibile, a mio avviso, una soluzione di preventiva autorizzazione su uno schema di ricorso, piuttosto che “al buio”, come le ultime disposizioni di fatto prevedevano”. (…)
Il testo integrale della relazione del presidente Pancrazio Savasta sarà disponibile a questo link.