I collegamenti ipertestuali nel processo amministrativo

Circolare del presidente del TAR Palermo

Alcune recenti sentenze del TAR Palermo (TAR Palermo n.3342/2024, TAR Palermo n. 3551/2024  e TAR Palermo n. 3699/2024), anticipate da alcuni decreti presidenziali (n. 398/2024 e n. 437/2024) sono intervenute, a fine anno, sulla questione dell’utilizzabilità di link a siti esterni, negli atti di parte prodotti all’interno della piattaforma telematica del processo amministrativo.

Nei casi esaminati, è stato deciso di non prendere in considerazione i link all’esterno, presenti negli atti.

Si tratta di un orientamento, già anticipato dallo stesso presidente del TAR, con un comunicato  del 20 novembre scorso, che è utile riportare integralmente, in questa sede:

Palermo, 20 novembre 2024
Oggetto: Utilizzo nella redazione degli atti processuali digitali di links attivi con rinvio a siti esterni al SIGA e/o terzi.

Illustri Signori Avvocati,

negli ultimi tempi ho avuto modo di rilevare la sempre maggiore frequenza dell’utilizzo, nella redazione di atti processuali digitali, di collegamenti ipertestuali, individuati con testo evidenziato e di colorazione diversa, che consentono di accedere immediatamente ad alcuni dei documenti ivi richiamati (e talvolta non depositati) mediante link ai relativi siti, sovente di libero accesso.

Come già rilevato nei DD.PP. nn. 398/2024, sez. 1a, e 437/2024, sez. 2a, l’utilizzo di detti collegamenti ipertestuali non risulta allo stato espressamente disciplinato dalle citate Norme e Specifiche tecniche ma, pur non essendo espressamente vietato, presenta alcune specifiche controindicazioni”, tenuto conto:

– delle “esigenze di sicurezza” del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, potendo il rinvio diretto ad un sito web esterno veicolare malware o altre minacce all’interno della rete della Giustizia amministrativa e dei suoi utenti;

– delle esigenze di certezza, in quanto un determinato link potrebbe essere nel tempo cancellato dal gestore dei contenuti oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario, precludendone in tal modo l’accesso oppure comportando l’accesso ad un documento diverso da quello al quale la parte intendeva fare riferimento,  o addirittura risultare del tutto non funzionante ove riferito ad un sito terzo non di libero accesso;

– della necessità di non alterare le modalità previste di produzione di atti e documenti compromettendo, anche in tal caso, le esigenze di chiarezza e certezza oltre che di piena tutela del contraddittorio tra le parti.

Peraltro, detta tecnica di redazione degli atti processuali non sembra neppure conforme alla previsione di cui al vigente art. 4, comma 1-bis del decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nel testo introdotto dal decreto 8 marzo 2018, n. 37 per le liquidazioni successive al 27 aprile 2018 e successivamente modificato dal decreto del 13 agosto 2022, n. 147), che prevede un aumento nella determinazione del compenso ai difensori “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”, utilizzando invece collegamenti attivi al di fuori del fascicolo e verso siti “terzi.

Ancora, a normativa vigente, l’indicazione in ricorso di documenti non depositati, ma eventualmente solo consultabili attraverso il link a siti terzi, non può comunque integrare il loro valido deposito in giudizio per inosservanza dell’art. 5, co. 5, delle Norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, allegato 1 al DPCS del 28.07.2021, e dell’art. 3, co. 6 e 7, delle Specifiche Tecniche, all. 2 al detto DPCS, così vanificando tanto la prescrizione secondo la quale “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti” che quelle secondo le quali “ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all’interno del fascicolo informatico” e “tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all’interno del medesimo fascicolo”.

Pur nel rispetto delle potestà defensionali dei Signori Avvocati incaricati, ritengo quindi che:

– sarebbe auspicabile la cessazione dell’utilizzo di detta modalità di redazione degli atti difensionali da depositarsi presso questo Ufficio giudiziario, sino a quando non dovesse trovare una sua espressa disciplina in sede di modifica delle Norme e Specifiche tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico;

– sarebbe opportuno che venissero regolarizzate le eventuali produzioni documentali già effettuate presso questo Ufficio giudiziario attraverso detta modalità.

Vi sarò grato se vorrete divulgare le presenti considerazioni, che saranno anche pubblicate sul sito internet della G.A., presso i Vostri Iscritti ed Associati onde prevenire evitare eventuali incresciosi inconvenienti.

Colgo l’occasione per porgere a Tutti Voi i miei più cordiali saluti.
Salvatore Veneziano

 

Carmelo Giurdanella

Avvocato amministrativista, si occupa di contenzioso, consulenza e formazione, ha quattro figli, una moglie che dopo la pensione ha scoperto la passione per il pane di casa e la pittura, una importante passione per il running, per il sociale e per la (buona) innovazione. Negli anni ha contribuito a far nascere uno studio legale, un centro studi e una rivista online. scrivetegli a avv@giurdanella.it o mandategli un messaggio whatsapp al 3517328985